Corte costituzionale

Sentenza n. 220/2021

Corte cost., sent. 26 novembre 2021, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/2021
Data di deposito
26 novembre 2021
Data di decisione
6 ottobre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:220

Norme oggetto del giudizio

  • art. 57, comma 1, decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019
  • legge n. 157 del 19 dicembre 2019
  • art. 1, comma 892, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
  • art. 1, comma 554, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 849, legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 44293

La reviviscenza delle norme è fenomeno circoscritto a casi tassativi, coincidenti con le ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni. ( Precedente: S. 10/2018 - mass. 39714 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., la norma impugnata dalla Regione Liguria non dispone la mera abrogazione di un'altra, ma ne sostituisce il contenuto. Pertanto, l'eventuale caducazione della stessa non produrrebbe l'effetto di far tornare in vita quella precedente, dal che la non fondatezza dell'eccezione di inammissibilità).

Massima n. 44294

L'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa; sono pertanto ammesse anche riduzioni delle risorse disponibili, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi. Grava comunque sul ricorrente l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato, onere peraltro soggetto a gradazioni, a seconda che debba essere valutato ai fini dell'ammissibilità del ricorso o della sua fondatezza, e che per essere adempiuto è sufficiente una motivazione che chiarisca l'incidenza della misura introdotta dal legislatore statale sulle risorse destinate a tali funzioni ( Precedenti: S. 76/2020 - mass. 43279; S. 137/2018 - mass. 41372 ). Le norme incidenti sull'assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo "atomistico", ma solo nel contesto della manovra complessiva, che può comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle Regioni e degli enti locali. ( Precedenti: S. 83/2019 - mass. 42072; S. 188/2015 - mass. 38541 ).

Massima n. 44295

In forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, per trasferire la questione sulla nuova norma occorre verificare se lo ius superveniens non sia satisfattivo per la ricorrente, abbia carattere marginale, ovvero non sia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, in grado di alterarne la portata precettiva. ( Precedenti: S. 44/2018 - mass. 39910; S. 80/2017 - mass. 41289; S. 40/2016 - mass. 38747; S.17/2015 - mass. 38235; S. 138/2014 - mass. 37945 ). (Nel caso di specie, le modifiche apportate dalla legge n. 178 del 2020 alla legge n. 160 del 2019 - con l'abrogazione dei commi 848 e 850 dell'art. 1, la previsione di due incrementi progressivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, FSC, e la modifica della legge n. 232 del 2016 - se da un lato non appaiono satisfattive per la Regione Liguria ricorrente, che ha impugnato il comma 848 della legge n. 160 del 2019, al contempo, però, non sono dotate di quella marginalità in grado di escludere una diversa portata precettiva della disposizione modificata, per cui non sussistono le condizioni che consentono di trasferire la questione sulla norma sopravvenuta, altrimenti supplendosi impropriamente all'onere di impugnazione).

Massima n. 44296

È inammissibile il ricorso che integri un tentativo di aggiramento dei termini di decadenza per l'impugnazione di leggi ritenute costituzionalmente illegittime, previsti dall'art. 127, secondo comma, Cost. e dall'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. ( Precedenti: S. 39/2020 - mass. 42296; S. 160/2009 - mass. 33449 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018, relativamente all'impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033, perché sono decorsi i termini perentori per l'impugnazione).

Massima n. 44297

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo di 625 milioni di euro originari. Il Ragioniere generale dello Stato ha riferito - nell'audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - che il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una ridefinizione, per cui la differenza fra quanto effettivamente perso dai Comuni e quanto assegnato dallo Stato a titolo di contributo ristorativo ammonterebbe a circa 40 milioni di euro. Tale ridimensionamento consentirebbe di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP); né il ricorrente fornisce prova che la riduzione in questione abbia impattato significativamente sulle finanze locali. La non fondatezza della questione peraltro non esime la Corte costituzionale dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti. ( Precedente: S. 62/2020 - mass. 43127 ).

Massima n. 44298

I LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali; oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subìti), l'adempimento del dovere dello Stato di una loro definizione appare particolarmente urgente anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il d.l. n. 59 del 2021, come conv. Il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali. ( Precedenti: S. 197/2019 - mass. 41883, S. 117/2018 - mass. 41263 ).

Massima n. 44299

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., nella parte in cui prevede la progressione dei criteri perequativi che concorrono alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), calibrata sulla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard. La disposizione impugnata non risulta affetta da irrazionalità benché i dati emersi - tanto in sede di audizione del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021, quanto dalla documentazione depositata - sugli effetti in termini di shock perequativo subiti da circa 4100 enti, in conseguenza della ridistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. ( Precedente: S. 129/2016 - mass. 38895 ).

Massima n. 44300

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019 - la cui disamina, per effetto dello ius superveniens di cui alla legge n. del 2020, va circoscritta alle doglianze all'annualità 2020 -, che prevede le quote di progressione di incremento del Fondo di solidarietà comunale (FSC), così provvedendo a un progressivo recupero delle risorse venute meno per effetto dei tagli praticati nel 2014 dall'art. 47, comma 8, e del d.l. n. 66 del 2014, come conv. Come emerso in sede di audizione del 24 giugno 2021 - a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - e confermato dalla documentazione successivamente depositata, le somme stanziate per il FSC 2020 e i criteri di riparto di cui al d.P.C.m. 26 maggio 2020 sono stati oggetto di specifica intesa, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 gennaio 2020, segnando così una netta soluzione di continuità rispetto alla fase dei tagli lineari e inaugurando il progressivo ripristino dell'ammontare originario del FSC, anche tenendo conto degli incrementi degli stanziamenti previsti durante l'emergenza da COVID-19 dall'art. 106 del d.l. n. 32 del 2020, come conv., che ha istituito un fondo per destinare risorse aggiuntive ai Comuni, ulteriormente integrato dall'art. 39, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossa, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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