Corte costituzionale

Sentenza n. 211/2021

Corte cost., sent. 5 novembre 2021, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/2021
Data di deposito
5 novembre 2021
Data di decisione
7 ottobre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:211

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 2, legge della Regione Puglia n. 13 del 11 maggio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 44334

Le caserme dell'Arma dei carabinieri rientrano fra le opere di difesa militare, oltre che fra quelle preposte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Tali sedi rappresentano beni strumentali non solo per il servizio di pubblica sicurezza, ma anche per tutte le altre attività di ogni formazione armata dello Stato (addestramento, esercitazioni, custodia di armi e munizioni, ecc.) nonché per le altre complesse mansioni, anch'esse proprie dei Carabinieri, come quelle di polizia militare, di raccolta di informazioni e notizie attinenti alla difesa sia all'interno che all'estero, e ancora per le attività, sia pure svolte congiuntamente ad altri organi statali, intese a neutralizzare azioni di spionaggio e di terrorismo: funzioni, queste, chiaramente preordinate e strumentali alla difesa e alla stessa integrità della Nazione. Le sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri, «forza permanente accasermata» (art. 1, primo comma, legge n. 16 del 1985), presentano pertanto entrambi i requisiti che giustificano l'inclusione nella categoria delle opere destinate alla difesa nazionale: la natura militare dell'amministrazione interessata ai lavori e la finalità dell'opera. ( Precedenti: S. 150/1992-mass. 18257; S. 216/1985-mass. 11056) .

Massima n. 44335

È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civ., in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001 che prevede, nel caso di iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti contabili e di variazione in aumento dell'importo economico dell'opera rispetto all'importo contrattuale, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dei maggiori costi per il collaudo dell'opera. La disposizione censurata non è applicabile alla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo , perché è la stessa legge regionale che esclude, in conformità con il riparto di competenze, la sua applicazione per i lavori pubblici attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato, come nel caso di specie. Né, sotto un secondo profilo, supera il vaglio della non implausibilità la motivazione con la quale il rimettente ha ritenuto applicabile la disposizione censurata, interpretando erroneamente l'art. 27, comma 3, della medesima legge regionale, che regolamenta l'efficacia temporale della nuova disciplina. ( Precedenti: S.109/2021-mass. 43910; S. 55/2021-mass. 43737; S. 45/2021-mass. 43665; S. 15/2021-mass. 43568; S. 120/2015-mass. 38436 )

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze