Corte costituzionale
Sentenza n. 211/2021
Corte cost., sent. 5 novembre 2021, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/2021
- Data di deposito
- 5 novembre 2021
- Data di decisione
- 7 ottobre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 2, legge della Regione Puglia n. 13 del 11 maggio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 44334
Le caserme dell'Arma dei carabinieri rientrano fra le opere di difesa militare, oltre che fra quelle preposte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Tali sedi rappresentano beni strumentali non solo per il servizio di pubblica sicurezza, ma anche per tutte le altre attività di ogni formazione armata dello Stato (addestramento, esercitazioni, custodia di armi e munizioni, ecc.) nonché per le altre complesse mansioni, anch'esse proprie dei Carabinieri, come quelle di polizia militare, di raccolta di informazioni e notizie attinenti alla difesa sia all'interno che all'estero, e ancora per le attività, sia pure svolte congiuntamente ad altri organi statali, intese a neutralizzare azioni di spionaggio e di terrorismo: funzioni, queste, chiaramente preordinate e strumentali alla difesa e alla stessa integrità della Nazione. Le sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri, «forza permanente accasermata» (art. 1, primo comma, legge n. 16 del 1985), presentano pertanto entrambi i requisiti che giustificano l'inclusione nella categoria delle opere destinate alla difesa nazionale: la natura militare dell'amministrazione interessata ai lavori e la finalità dell'opera. ( Precedenti: S. 150/1992-mass. 18257; S. 216/1985-mass. 11056) .
Massima n. 44335
È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civ., in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001 che prevede, nel caso di iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti contabili e di variazione in aumento dell'importo economico dell'opera rispetto all'importo contrattuale, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dei maggiori costi per il collaudo dell'opera. La disposizione censurata non è applicabile alla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo , perché è la stessa legge regionale che esclude, in conformità con il riparto di competenze, la sua applicazione per i lavori pubblici attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato, come nel caso di specie. Né, sotto un secondo profilo, supera il vaglio della non implausibilità la motivazione con la quale il rimettente ha ritenuto applicabile la disposizione censurata, interpretando erroneamente l'art. 27, comma 3, della medesima legge regionale, che regolamenta l'efficacia temporale della nuova disciplina. ( Precedenti: S.109/2021-mass. 43910; S. 55/2021-mass. 43737; S. 45/2021-mass. 43665; S. 15/2021-mass. 43568; S. 120/2015-mass. 38436 )
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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