Corte costituzionale
Sentenza n. 21/2021
Corte cost., sent. 17 febbraio 2021, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/2021
- Data di deposito
- 17 febbraio 2021
- Data di decisione
- 14 gennaio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 3, legge della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994
- art. 37, comma 4, legge della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994
- art. 37, comma 4, ter, legge della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994
- art. 37, comma 4, quater, legge della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 43594
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 3, 4, 4- ter e 4- quater , della legge reg. Toscana n. 3 del 1994. L'ordinanza di rimessione presenta una plausibile e specifica motivazione a sostegno della non manifesta infondatezza.
Massima n. 43595
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 3, 4, 4- ter e 4- quater , della legge reg. Toscana n. 3 del 1994. L'ordinanza di rimessione ha sufficientemente dimostrato la necessità di applicare nel giudizio a quo le specifiche norme censurate.
Massima n. 43596
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 37, comma 3, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, secondo cui per la realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei Comuni, nonché delle guardie volontarie e delle guardie giurate private di cui all'art. 51 della stessa legge reg. Toscana n. 3 del 1994, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia. La norma censurata, integrando l'elenco di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, aumenta lo standard minimo di tutela ambientale previsto dalla disposizione statale. Essa, infatti, da un lato, non solo contempla soggetti qualificati allo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, ma lascia anche in capo all'esclusiva competenza dell'amministrazione pubblica l'autorizzazione e la verifica dell'attuazione dei piani di abbattimento. Dall'altro, è funzionale all'effettivo conseguimento anche delle stesse, prevalenti, finalità di tutela ambientale in ragione delle quali la norma statale prevede il controllo faunistico. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2018, n. 139 del 2017 e n. 392 del 2005 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il carattere trasversale della materia - di esclusiva competenza statale - della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, mantiene comunque salva la facoltà di queste di adottare, nell'esercizio delle loro attribuzioni legislative, norme di tutela più elevata. ( Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019 ). La valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria, ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio della sua competenza esclusiva. ( Precedente citato: sentenza n. 147 del 2019 ).
Massima n. 43597
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 37, comma 4, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, secondo cui per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, compresi i piani di abbattimento, la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. La norma censurata, integrando l'elenco di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, incrementa lo standard di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale. Il coinvolgimento dei cacciatori nei piani di abbattimento è infatti subordinato all'acquisizione di una specifica formazione, concordata con l'ISPRA, nonché sottoposto al coordinamento della polizia provinciale.
Massima n. 43598
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 37, comma 4- ter , della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, secondo cui, anche ai fini dell'attuazione dei piani di abbattimento, i cacciatori abilitati alla caccia di selezione agli ungulati e a quella al cinghiale con determinate tecniche («in braccata e girata») sono equiparati a quelli formati e selezionati in base al precedente comma 4. La norma censurata dal TAR Toscana, derogando all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, non realizza un incremento dello standard minimo di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale, in quanto, pur essendo previsto che questa specifica categoria di cacciatori debba frequentare un corso e superare una prova finale, la disposizione di riferimento (l'art. 28- quater , comma 2, della medesima legge reg. Toscana n. 3 del 1994), prevede un'abilitazione di carattere meramente venatorio, anziché realizzata per finalità di tutela ambientale. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2019 e n. 217 del 2018 ).
Massima n. 43599
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Toscana in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 37, comma 4- quater , della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, ai sensi del quale la Regione, per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole, autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, le guardie giurate private di cui all'articolo 51 della stessa legge reg. Toscana n. 3 del 1994, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'Ambito territoriale di caccia (ATC), al controllo dei cinghiali. Secondo una lettura costituzionalmente orientata, il termine «controllo dei cinghiali», genericamente utilizzato nella norma censurata, è riferibile esclusivamente a quello attuato con metodi ecologici, senza alcuna possibilità di estenderlo anche ai piani di abbattimento, mai evocati nel testo della disposizione. La norma censurata assume dunque, con riferimento alla specie del cinghiale, un carattere di chiusura nel sistema delineato dall'art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, e non sussiste alcun contrasto con il comma 2 dell'art. 19 della legge n. 157 del 199, che si riferisce soltanto all'attuazione dei piani di abbattimento. ( Precedenti citati: sentenza n. 392 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 4-ter, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 4-quater, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal TAR per la Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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