Corte costituzionale
Sentenza n. 209/2021
Corte cost., sent. 5 novembre 2021, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/2021
- Data di deposito
- 5 novembre 2021
- Data di decisione
- 6 ottobre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 11 settembre 2020
- art. 13, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 11 settembre 2020
- art. 47, comma 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 11 settembre 2020
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
Massime
Massima n. 44331
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 11, comma 2, e 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 che, con riguardo al procedimento di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, rispettivamente prevedono la possibilità di attingere alternativamente dall'elenco regionale o da quello nazionale degli idonei e disciplinano le modalità di costituzione dell'elenco regionale. Le disposizioni impugnate dal Governo intervengono sull'assetto degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), la cui disciplina è riconducibile alla competenza concorrente sulla tutela della salute. Spetta pertanto allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l'ambito della discrezionalità politica nella scelta degli stessi, a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l'incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti. A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale, posto che in tale ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dal testo costituzionale. ( Precedenti: S. 87/2019 - mass. 42362; S. 159/2018 - mass. 40049; S. 231/2017 - mass. 41849; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 124/2015 - mass. 38443; S. 54/2015 - mass. 38306; S. 295/2009 - mass. 34078; S. 449/2006 - mass. 30910; S. 181/2006 - mass. 30378; S. 270/2005 - mass. 29522) .
Massima n. 44332
La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale - per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio governativo della delega - adottata dalla sentenza n. 251 del 2016 è circoscritta alla disposizione di delegazione (legge n. 124 del 2015) e non travolge i decreti legislativi già emanati, la cui eventuale illegittimità costituzionale è subordinata all'accertamento dell'effettiva lesione delle competenze regionali. In particolare, il d.lgs. n. 171 del 2016 in materia di dirigenza sanitaria non è stato travolto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e le sue disposizioni sono idonee a porsi quali principi fondamentali della materia della tutela della salute. ( Precedente: S. 159/2018 - mass. 40046; S. 251/2016 - mass. 39235 ).
Massima n. 44333
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 secondo cui il commissario straordinario degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) può essere scelto - in applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 35 del 2019, come conv. - anche al di fuori dell'elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale. Benché le Regioni possano disciplinare l'istituto del commissariamento degli enti del SSR - per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario - non è ammissibile una disciplina diversa e derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, che indica espressamente che il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale degli idonei, senza porre differenze in base alle funzioni chiamate a svolgere. Al contrario, l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 35 del 2019, come conv., non può porsi alla base della disposizione impugnata dal Governo, in quanto reca una disciplina straordinaria volta soltanto ad affrontare le criticità del sistema sanitario della Regione Calabria e a tale realtà territoriale limitata, espressione del potere sostitutivo ex art. 120 Cost., oltre che delle competenze statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di determinazione dei LEP ex art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost. ( Precedenti: S. 233/2019 - mass. 41645; S. 87/2019 - mass. 42362 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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