Corte costituzionale
Sentenza n. 208/2021
Corte cost., sent. 29 ottobre 2021, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/2021
- Data di deposito
- 29 ottobre 2021
- Data di decisione
- 7 ottobre 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 438, comma 1, bis, codice di procedura penale
- art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 33 del 12 aprile 2019
Parametri
Massime
Massima n. 44369
Le risultanze di una perizia assunta in incidente probatorio (nella specie: relativa allo stato mentale dell'imputato al momento del fatto), attendono ancora di essere valutate dal giudice ai fini della decisione e non assurgono al valore di prova "incontrovertibile" in giudizio. Infatti, quale che sia il rito adottato - giudizio abbreviato o dibattimento -, le parti avranno piena facoltà di porre in discussione le valutazioni peritali, eventualmente attraverso propri consulenti tecnici, e il giudice potrà sempre motivatamente discostarsi da quelle valutazioni, eventualmente previa nomina di un diverso perito. Allo stesso modo, per le parti sarà possibile chiedere l'ammissione di prove e discutere su quelle acquisite in relazione a tutti gli altri elementi - positivi e negativi - del reato, a cominciare dalla sua effettiva commissione da parte dell'imputato.
Massima n. 44370
Una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. ( Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203 ). (Nella specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Rimini in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a ), della legge n. 33 del 2019, che non prevede che l'imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo. Il perseguimento della finalità che, rispetto ai reati più gravi previsti dall'ordinamento, sia celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, rientra nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali non è consentito alla Corte costituzionale sovrapporre la propria autonoma valutazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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