Corte costituzionale
Sentenza n. 207/2021
Corte cost., sent. 29 ottobre 2021, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/2021
- Data di deposito
- 29 ottobre 2021
- Data di decisione
- 7 ottobre 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 4, bis, decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013
- legge n. 13 del 21 febbraio 2014
- art. 1, comma 141, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 44264
Alla Corte costituzionale spetta un controllo "esterno" di ammissibilità sul carattere non implausibile della motivazione offerta, tanto sulla rilevanza, quanto sulla non manifesta infondatezza, dal rimettente. (Nel caso di specie, avente ad oggetto il comma 4- bis dell'art. 11 del d.l. n. 149 del 2013, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, poiché l'intervento richiesto sarebbe inidoneo a raggiungere il risultato auspicato dal rimettente). ( Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44160; S. 181/2021 - mass. 44168; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466; S. 15/2021 - mass. 43567 - mass. 43568 ).
Massima n. 44265
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento in riferimento all'art. 67 della Costituzione, dell'art. 11, comma 4- bis , del d.l. n. 149 del 2013, conv. con modif., in legge n. 13 del 2014, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della legge n. 190 del 2014, per cui le erogazioni in denaro - non liberali - effettuate a partire dall'anno di imposta 2007, da parte di candidati o eletti alle cariche pubbliche, consentono a questi ultimi di detrarre anche i versamenti effettuati in forma di donazione, purché in conformità a previsioni regolamentari o statutarie del partito beneficiario. In disparte ogni valutazione - rimessa al giudice eventualmente investito dello scrutinio sulla pretesa creditoria - circa la validità dei contratti in concreto conclusi tra candidati e partiti all'ombra della detraibilità fiscale delle elargizioni effettuate dai primi ai secondi, il tenore della disposizione censurata non consente di evincere alcuna indebita incidenza sullo status del parlamentare, né alcun condizionamento sulle modalità di esercizio del mandato, in lesione del parametro costituzionale invocato. Il contenuto direttamente ascrivibile alla disposizione in esame consiste unicamente in una scelta per la parificazione alle donazioni, ai fini della detraibilità, di erogazioni effettuate da candidati e da eletti in favore del partito di riferimento, allo scopo di incentivare le forme dirette di finanziamento della politica, in un contesto segnato dalla eliminazione di ogni contribuzione pubblica ad essa. Non si determinano perciò effetti di sorta, né sullo status del parlamentare, né sulle modalità di esercizio del mandato, che può e deve continuare ad essere svolto liberamente, in conformità o meno agli indirizzi del partito o gruppo di riferimento. ( Precedente: S. 182/2019 - mass. 42310 ). Il legislatore gode di discrezionalità in materia di agevolazioni fiscali. ( S. 177/2017- mass. 40700; S. 153/2017 - mass. 41363; S. 111/2016 - mass. 38871; S. 279/2014 - mass. 38205; S. 275/2005 - mass. 29595; S. 285/2004 - mass. 28742; S. 143/1982 - mass. 9881; O. 370/1999 - mass. 24971 O. 52/1988 - mass. 10224 ).
Massima n. 44266
L'art. 67 Cost. spiega i propri effetti non solo sul rapporto fra elettori ed eletti, ma anche sulla relazione tra il singolo parlamentare e il partito e il gruppo parlamentare di appartenenza. Come in tutti quelli di derivazione liberale, anche nel nostro ordinamento costituzionale - che pure, all'art. 49 Cost., sottolinea il ruolo essenziale dei partiti per la determinazione della politica nazionale - la garanzia del libero mandato non consente l'instaurazione, in capo ai singoli parlamentari, di vincoli - da qualunque fonte derivino: legislativa, statutaria, negoziale - idonei a incidere giuridicamente sullo status del parlamentare e sulle modalità di svolgimento del mandato elettivo. Se può certamente accadere (e di regola accade) che, in riferimento all'esercizio del mandato, vengano di fatto stipulati accordi, impartite istruzioni o fatti valere vincoli di fedeltà, generalmente disciplinati da regole di matrice privatistica, attinenti alla normazione interna agli stessi partiti o gruppi parlamentari di riferimento, tuttavia, proprio in forza di quanto disposto dall'art. 67 Cost., tali accordi, istruzioni e vincoli non sono assistiti da alcuna garanzia giuridica, poiché la loro osservanza è rimessa alla coscienza del singolo parlamentare. Il significato della disposizione costituzionale non risiede, perciò, nel vietare, o nel rendere giuridicamente sanzionabile, l'adesione spontanea del parlamentare alle direttive del suo partito o del suo gruppo. La funzione di garanzia dell'art. 67 Cost. si rivela, invece, nei casi in cui gli accordi tra parlamentare e partito pretendano di tradursi in vincoli con effetto diretto sullo status del parlamentare o sulla libertà di esercizio del mandato. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito. ( Precedente: S. 14/1964 - mass. 2064 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», sollevata, in riferimento all'art. 67 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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