Corte costituzionale
Sentenza n. 204/2021
Corte cost., sent. 28 ottobre 2021, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/2021
- Data di deposito
- 28 ottobre 2021
- Data di decisione
- 6 ottobre 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:204
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44256
L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum , essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. ( Precedenti: S. 150/2021 - mass. 44034; S.123/2021 - mass. 43987 ). (Nel caso di specie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per mancata compiuta individuazione del petitum , in quanto il tenore dell'ordinanza di rimessione rende esplicita la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale ravvisata dal giudice a quo )
Massima n. 44257
L'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorché risolto dal giudice a quo con esito negativo per l'ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata - consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente - e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata - attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. ( Precedenti: S. 172/2021 - mass. 44073; S. 189/2019 - mass. 42788; S. 262/2015 - mass. 38664; S. 221/2015 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 al d. lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per aver omesso il rimettente ogni tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, avendo quest'ultimo ritenuto preclusa l'interpretazione costituzionalmente orientata, predominante in giurisprudenza, in ragione dell'univoca formulazione letterale della disposizione censurata).
Massima n. 44258
Sono compatibili con l'art. 24 Cost., oltre che con il diritto dell'Unione europea, nella materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi o forniture a quest'ultimo soggetti, solo le interpretazioni del quadro normativo per effetto delle quali il ricorrente disponga di un termine non inferiore a trenta giorni (per agire in giudizio e) per proporre motivi aggiunti, tenuto conto della data in cui ha preso conoscenza, o avrebbe potuto prenderla usando l'ordinaria diligenza, dei profili di illegittimità oggetto dell'impugnativa: si tratta, infatti, del termine discrezionalmente scelto dal legislatore sia per la proposizione del ricorso sia per i motivi aggiunti e per questi ultimi non è stabilita normativamente alcuna dimidiazione. ( Precedenti: S. 271/2019; S. 94/2017- mass. 40434 ).
Massima n. 44259
La configurabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, che supera il profilo di illegittimità costituzionale denunciato [dal rimettente], e che peraltro è già dominante in giurisprudenza, rende non fondata la questione sollevata. (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Puglia, sez. stac. di Lecce, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 120, comma 5, cod. proc. amm., che assegna al ricorrente trenta giorni per articolare le proprie censure in giudizio. La disposizione censurata è compatibile con l'interpretazione secondo la quale il dies a quo per proporre il ricorso principale ed i motivi aggiunti decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione, fermo il meccanismo di dilazione temporale per denunciare i vizi che emergano a seguito dell'accesso agli atti di gara, in modo così da assicurare, per i casi di accesso tempestivamente soddisfatto dall'amministrazione, che il termine sia ugualmente pieno e, per il caso in cui si neghi l'accesso o lo si procrastini con condotte dilatorie, che esso decorra, quanto ai vizi non percepibili innanzi, dalla data di effettiva conoscenza degli atti di gara).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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