Corte costituzionale

Sentenza n. 199/2021

Corte cost., sent. 26 ottobre 2021, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/2021
Data di deposito
26 ottobre 2021
Data di decisione
22 settembre 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 31 luglio 2020
  • art. 6, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 31 luglio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44245

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2020, che dispone il rifinanziamento di spese regionali garantito attraverso variazioni sul bilancio di previsione 2020. Le norme regionali impugnate danno copertura alle spese che dispongono, utilizzando la facoltà consentita dall'art. 111, comma 4- bis , del d.l. n. 18 del 2020, come conv., del quale ricorrono le condizioni applicative. Né sono fondati gli ancillari profili di censura che, sempre in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., lamentano sia la produzione di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sia il pregiudizio agli equilibri finanziari del bilancio regionale. Infatti, una volta esclusa l'inidoneità della descritta modalità di copertura finanziaria a contrastare con l'evocato parametro costituzionale, non appaiono configurabili né ripercussioni sul disavanzo di amministrazione e sul percorso di recupero delineato dal piano di rientro, né vulnera agli equilibri finanziari del bilancio regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2020, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti», promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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