Corte costituzionale

Sentenza n. 194/2021

Corte cost., sent. 14 ottobre 2021, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/2021
Data di deposito
14 ottobre 2021
Data di decisione
22 settembre 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015

Parametri

Massime

Massima n. 44213

Compete al giudice rimettente la qualificazione della fattispecie portata al suo esame nel giudizio principale, atteso che il sindacato sulla rilevanza, effettuato dalla Corte costituzionale ha carattere esterno, si arresta cioè alla soglia della non implausibilità della motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti : S. 183/2021 - mass. 44160; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S.15/2021 - mass. 43568; S. 267/2020 - mass. 43082; S.32/2020 - mass. 42279; O. 117/2017 - mass. 39663; O. 47/2016 - mass. 38766 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza. Il giudice a quo ha descritto la fattispecie concreta in modo sufficiente a suffragare tale requisito). ( Precedente: S. 22/2021 - mass. 43466 ).

Massima n. 44214

L'incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. ( Precedenti: O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836 ). (Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento della questione avente ad oggetto l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. Non era necessario che il rimettente ricostruisse l'abrogato istituto dell'anticipazione dell'indennità di mobilità che - pur costituendo per alcuni aspetti un antecedente della Nuova assicurazione sociale per l'impiego, NASpI - si collocava in un contesto normativo diverso, con riferimento alle finalità e all'ambito di applicazione). ( Precedenti: S. 61/2021- mass. 43765; S. 136/2020 - mass. 43506; S.150/2019 - mass. 41415; S. 88 del 2017 - mass. 39450; S. 27/2015 - mass. 38256 ).

Massima n. 44215

L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non deve necessariamente concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum , essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure; nelle ipotesi in cui il petitum sia di carattere additivo, la questione è inammissibile solo se l'ordinanza di rimessione omette di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso della addizione che sarebbe necessaria per la reductio ad legitimitatem . (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità perché l'ordinanza di rimessione mirerebbe ad introdurre un precetto vago, non connotato da precisione e tassatività. Il giudice a quo indica compiutamente il contenuto della pronuncia additiva auspicata. ( Precedente: S. 175/2018 - mass. 40389 ).

Massima n. 44216

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Trib. di Trento, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, che stabilisce che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, anche quando, per la limitata durata del rapporto instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell'incentivo. Detto obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio (ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale ovvero di un'attività di lavoro autonomo), secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato. Tale scelta rientra, pertanto, nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole. Dal bilanciamento compiuto dal legislatore non emerge nemmeno una "sproporzione" manifestamente irragionevole del citato obbligo restitutorio, avendo la disposizione censurata un orizzonte temporale di durata limitata e una portata applicativa comunque circoscritta. Rientra nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per introdurre meccanismi di flessibilità che evitino il rischio che la rigidità della (pur temporanea) preclusione possa costituire un indiretto fattore disincentivante di iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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