Corte costituzionale
Sentenza n. 180/2021
Corte cost., sent. 30 luglio 2021, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/2021
- Data di deposito
- 30 luglio 2021
- Data di decisione
- 23 giugno 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 485, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
Parametri
- art. 4, comma 7, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 44150
Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi ad adiuvandum spiegati da N. L. F. e da M. T. P. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettato alla disposizione censurata. L'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale recepisce la costante giurisprudenza secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2021, n. 98 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegate alle sentenze n. 206 del 2019, n. 158 del 2018, n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006, n. 345 del 2005 e n. 291 del 2001 ).
Massima n. 44151
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994. La questione è rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo , poiché il rimettente ha la necessità di esaminare la validità della previsione della contrattazione collettiva di settore alla luce del contenuto normativo della disposizione censurata, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Massima n. 44152
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non sono oggetto di valutazione gli ulteriori profili, diversi da quelli dell'ordinanza di rimessione, formulati dall' amicus curiae Associazione professionale sindacale ANIEF.
Massima n. 44153
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Roma, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che, secondo il diritto vivente, esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, a differenza di quelle statali. Nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione. La scelta legislativa censurata non è dunque irragionevole poiché, specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali è solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2011 e n. 42 del 2003; ordinanze n. 89 del 2001, n. 15 del 2001 e n. 753 del 1988 ). In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 95 del 2020, n. 32 del 2020, n. 12 del 2020, n. 189 del 2019, n. 141 del 2019, n. 75 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016, n. 11 del 2015, n. 242 del 2014, n. 191 del 2013, n. 258 del 2012, n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:ordinanza letta all'udienza del 23 giugno 2021ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), promosso con ordinanza della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, del 9 novembre 2020 (r. o. n. 191 del 2020).Rilevato che nel giudizio sono intervenuti ad adiuvandum, con distinti atti, da un lato, Nicolina La Femina e, dall'altro lato, Maria Teresa Pepe e altri;che gli intervenienti espongono di essere docenti di ruolo della scuola statale e di avere prestato servizio come insegnanti non di ruolo presso scuole e istituti paritari, prima dell'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi: Ministero dell'istruzione); per tale ragione, essi assumono di essere legittimati ad intervenire, in quanto portatori di un interesse immediato e diretto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.Considerato che l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»; e che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 98 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegate alle sentenze n. 206 del 2019, n. 158 del 2018, n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001), secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia di questa Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che detta pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex multis, sentenze n. 46 del 2021, n. 98 del 2019 e n. 345 del 2005);che, nel caso in esame, gli intervenienti non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettato alla disposizione censurata;che, pertanto, gli interventi di Nicolina La Femina e di Maria Teresa Pepe e altri devono essere dichiarati inammissibili.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi di Nicolina La Femina e di Maria Teresa Pepe e altri.F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente
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