Corte costituzionale
Sentenza n. 179/2021
Corte cost., sent. 30 luglio 2021, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/2021
- Data di deposito
- 30 luglio 2021
- Data di decisione
- 6 luglio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Marche n. 30 del 9 luglio 2020
- art. 8, comma 3, legge della Regione Marche n. 13 del 20 giugno 2003
- art. 8, comma 4, legge della Regione Marche n. 13 del 20 giugno 2003
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 17-bis, comma 2, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 44120
Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Marche n. 30 del 2020, l'oggetto del giudizio va limitato al solo art. 1, sostitutivo dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge reg. Marche n. 13 del 2013. Benché il ricorrente denunci l'intero testo della legge reg. Marche n. 30, infatti, le censure formulate nel ricorso si appuntano esclusivamente sui due commi citati, come sostituiti dall'art. 1 della stessa legge regionale, risultando, invece, sostanzialmente estranee all'impugnativa le altre norme in essa contenute.
Massima n. 44121
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della legge reg. Marche n. 30 del 2020, limitatamente alla parte in cui sostituisce l'art. 8, commi 3 e 4, della legge reg. Marche n. 13 del 2003, prevedendo che i direttori di dipartimento delle aziende del Servizio sanitario regionale possano essere nominati tra i dirigenti delle professioni sanitarie. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con i criteri posti dall'art. 17- bis , comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione del principio fondamentale della legislazione statale nella materia della tutela della salute, secondo il quale i direttori di dipartimento debbono essere individuati nell'ambito dei dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate del dipartimento. La normativa statale - nel porre un chiaro ed inderogabile limite al potere discrezionale di nomina spettante all'organo apicale - vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia, disciplinando in modo uniforme, a livello nazionale, la procedura di nomina dei citati direttori di dipartimento. La giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria alla materia «tutela della salute», rilevando in particolare la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale. ( Precedenti citati: sentenze n. 129 del 2012, n. 371 del 2008, n. 50 del 2007, n. 233 del 2006 e n. 181 del 2006 ).
Massima n. 44122
Va esclusa l'esperibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni regionali censurate volta al coordinamento sistematico con la disciplina statale in materia di tutela della salute, in ragione della natura di principio fondamentale di quest'ultima. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 164 del 1 2019, n. 246 del 2018, n. 94 del 2018, n. 16 del 2010 e n. 268 del 2007, riguardo la natura di principio fondamentale della legislazione statale ivi indicata in materia sanitaria ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30 (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, "Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), limitatamente alla parte in cui sostituisce l'art. 8, commi 3 e 4, della legge della Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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