Corte costituzionale
Sentenza n. 177/2021
Corte cost., sent. 30 luglio 2021, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/2021
- Data di deposito
- 30 luglio 2021
- Data di decisione
- 7 luglio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Toscana n. 82 del 7 agosto 2020
- art. 9, comma 1, bis, legge della Regione Toscana n. 11 del 21 marzo 2011
- art. 2, comma 2, legge della Regione Toscana n. 82 del 7 agosto 2020
- art. 9, comma 1, ter, legge della Regione Toscana n. 11 del 21 marzo 2011
- art. 2, comma 3, legge della Regione Toscana n. 82 del 7 agosto 2020
- art. 9, comma 1, quater, legge della Regione Toscana n. 11 del 21 marzo 2011
Parametri
Massime
Massima n. 44094
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020, che prevede la realizzazione, nelle zone rurali, di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 kW. La norma impugnata dal Governo contrasta con i principi fondamentali in materia di energia, contemplando un divieto generale non previsto dalla legislazione statale. Spetta all'atto di pianificazione escludere l'installazione in determinate aree di impianti, in relazione alla loro specifica tipologia o alle loro dimensioni, a seguito di uno specifico iter procedimentale e attraverso una determinazione, attuata con il singolo atto autorizzativo, vòlta a comporre in concreto i tanti interessi coinvolti. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle Linee guida; queste ultime, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le Linee guida hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 86 del 2019 e n. 69 del 2018 ). Nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011 ).
Massima n. 44095
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020, che dispone che nelle aree rurali, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 kW l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il Comune o i Comuni interessati dall'impianto. La norma impugnata dal Governo introduce una modifica al modello autorizzatorio disegnato dal legislatore statale, il cui fulcro è rappresentato dalla conferenza dei servizi, nella quale devono concentrarsi tutti gli apporti amministrativi necessari al fine di approvare la costruzione e l'esercizio degli impianti. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 177 del 2018, n. 267 del 2016 e n. 156 del 2016 ).
Massima n. 44096
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 3, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020, che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 2 anche ai procedimenti in corso. La disposizione impugnata dal Governo, regolando sul piano temporale l'applicazione dei citati commi 1 e 2 - dichiarati costituzionalmente illegittimi con la medesima pronuncia -, ne condivide, pertanto, il loro contenuto precettivo e, di riflesso, i relativi vizi di illegittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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