Corte costituzionale

Sentenza n. 175/2021

Corte cost., sent. 30 luglio 2021, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/2021
Data di deposito
30 luglio 2021
Data di decisione
24 giugno 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-bis, comma 2, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 1, comma 777, lettera a), legge n. 208 del 28 dicembre 2015
  • art. 2, comma 1, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 1, comma 777, lettera b), legge n. 208 del 28 dicembre 2015
  • art. 1-ter, comma 2, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 6, comma 2, bis, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 1, comma 777, lettera m), legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 6, paragrafo 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Massime

Massima n. 44147

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1- bis , comma 2, 2, comma 1 e 6, comma 2- bis , della legge n. 89 del 2001, lo scrutinio di legittimità deve incentrarsi sulla conformità a Costituzione dell'art. 2, comma 1, di tale legge, la cui decisione condiziona quella che si assume in ordine alle restanti disposizioni.

Massima n. 44148

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU - l'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, in relazione all'art. 1- ter , comma 2 della medesima legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lett. a ) e b ), della legge n. 208 del 2015. Le disposizioni censurate dalla Corte d'appello di Napoli, nella parte in cui comportano l'inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dall'imputato o da altra parte del processo penale che non abbiano depositato un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli di cui all'art. 2, comma 2- bis , contrastano con l'esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali. La presentazione dell'istanza non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. Essa, pertanto, non rivela efficacia effettivamente acceleratoria del giudizio, atteso che questo, pur a fronte dell'adempimento dell'onere di deposito, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di ragionevole durata, senza che la violazione dello stesso possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità della parte. La mancata presentazione dell'istanza di accelerazione nel processo penale può eventualmente assumere rilievo ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non deve condizionare la proponibilità della correlativa domanda. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2020, n. 169 del 2019, n. 34 del 2019 e n. 88 del 2018 ).

Massima n. 44149

Accolta, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, restano assorbite le ulteriori questioni concernenti l'art. 1- bis , comma 2, e l'art. 6, comma 2- bis , della legge n. 89 del 2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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