Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2021
Corte cost., sent. 23 luglio 2021, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2021
- Data di deposito
- 23 luglio 2021
- Data di decisione
- 6 luglio 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 29 del 24 luglio 2020
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 33, comma 1, decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019
- legge n. 58 del 28 giugno 2019
Massime
Massima n. 44135
È dichiarata inammissibile, per assoluta genericità della doglianza, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 29 del 2020 che, nel definire la capacità assunzionale della Regione, determina cumulativamente la spesa relativa al personale della Giunta e del Consiglio e ripartisce proporzionalmente le risorse da destinare ai due diversi organi, salva la facoltà di stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto. Il ricorrente si limita a dedurre la violazione del parametro richiamato senza minimamente chiarire il meccanismo attraverso cui si realizzerebbe il preteso vulnus . ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2021, n. 95 del 2021 e n. 25 del 2021; ordinanza n. 140 del 2020 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Più in particolare, il ricorrente ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2021 e n. 95 del 2021 ).
Massima n. 44136
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione in ordine alla concreta lesione economico-finanziaria derivante dall'applicazione della normativa regionale impugnata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 29 del 2020, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e in relazione all'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, come conv. La questione, pur proposta in maniera sintetica, supera quella soglia minima di chiarezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. Il semplice raffronto del contenuto delle disposizioni regionali impugnate con il parametro specificamente evocato e la relativa norma interposta è, infatti, sufficiente a consentire di individuare i termini della questione e di esaminarla nel merito, mentre l'inadeguata motivazione in ordine alla concreta lesione finanziaria da parte della normativa denunciata è profilo che involge il merito della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2021 e n. 29 del 2021 ). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva. Tuttavia, allorquando l'atto introduttivo, pur nella sua sintetica formulazione, consenta di individuare con sufficiente chiarezza il parametro asseritamente violato e la ratio del prospettato contrasto della disposizione denunciata con il parametro stesso, l'impugnativa proposta è ammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2021 e n. 187 del 2020 ).
Massima n. 44137
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e in relazione all'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 58 del 2019 - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 29 del 2020 che, nel definire la capacità assunzionale della Regione, determina cumulativamente la spesa relativa al personale della Giunta e del Consiglio e ripartisce proporzionalmente le risorse da destinare ai due diversi organi, salva la facoltà di stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto. La scelta del legislatore veneto di applicare i valori soglia, determinati complessivamente per tutto il personale regionale, anche al personale del Consiglio regionale e della Giunta non si pone in contrasto con il tenore testuale della disposizione statale richiamata come parametro interposto, ed è in linea con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica da quest'ultima recato. La disposizione regionale impugnata è altresì coerente con il principio contabile di unità del bilancio di cui all'Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, poiché per il calcolo del valore soglia le voci rilevanti devono essere ricavate dal rendiconto consolidato e in esso confluiscono i bilanci di Giunta e Consiglio. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 235 del 2015 e n. 39 del 2014 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la spesa per il personale costituisce non già una minuta voce di dettaglio nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente. ( Precedente citato: sentenza n. 146 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 24 luglio 2020, n. 29 (Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 29 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e in relazione all'art. 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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