Corte costituzionale
Sentenza n. 166/2021
Corte cost., sent. 23 luglio 2021, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/2021
- Data di deposito
- 23 luglio 2021
- Data di decisione
- 23 giugno 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 16 del 7 luglio 2020
- art. 4, comma 3, legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 16 del 7 luglio 2020
- art. 4, comma 3, bis, legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008
- art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 16 del 7 luglio 2020
- art. 14-bis, comma 2, ter, legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 77, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990
Massime
Massima n. 44123
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione in ordine al lamentato contrasto con la norma interposta, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020. Il ricorso introduttivo motiva adeguatamente la censura e, al contempo, non manca di prospettare argomenti che supportano la possibilità di riconoscere all'art. 338 t.u. leggi sanitarie la natura di principio fondamentale della materia «tutela della salute».
Massima n. 44124
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che sostituisce l'art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, stabilendo che nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. Emerge una palese discrasia fra le condizioni che consentono la deroga alla fascia di rispetto, in base alla norma regionale, e i tassativi presupposti richiesti dal principio fondamentale della materia di competenza legislativa concorrente «tutela della salute» espresso dall'art. 338, quarto comma, t.u. leggi sanitarie, che, a partire dal necessario parere positivo dell'azienda sanitaria locale, riflettono generali istanze di natura igienico-sanitaria. Per costante giurisprudenza costituzionale, la qualificazione di una norma di fonte statale, quale principio fondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente, deve essere valutata avendo riguardo al contenuto della stessa e alla sua funzione nel sistema. L'elemento contenutistico e il profilo teleologico devono, dunque, attrarre esigenze di coerenza sistematica e di uniformità a livello nazionale della disciplina. La specificità delle prescrizioni, di per sé, non vale a escludere il carattere di principio della norma, qualora esse risultino legate al medesimo principio da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 164 del 2019, n. 246 del 2018, n. 94 del 2018, n. 16 del 2010 e n. 268 del 2007 e n. 355 del 1994 ).
Massima n. 44125
È dichiarata inammissibile, per evocazione di parametro non ricompreso nella delibera di autorizzazione ad impugnare, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost. - dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che, nell'aggiungere il comma 3- bis ) all'art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, consente al Comune di approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie. Difetta ab imis , nella delibera governativa di autorizzazione ad impugnare, il riferimento al parametro evocato, quale motivo di censura della norma impugnata. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. L'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico, infatti, comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. ( Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2018, n. 154 del 2017, n. 239 del 2016, n. 110 del 2016, n. 46 del 2015 e n. 198 del 2012 ).
Massima n. 44126
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 che, nell'aggiungere il comma 3- bis ) all'art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, consente al Comune di approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie. La Regione Puglia ha legittimamente disciplinato il profilo relativo alla collocazione di tali strutture, non trovando applicazione l'art. 338 t.u. leggi sanitarie, in quanto espressione di un principio fondamentale riferito esclusivamente ai cimiteri. In assenza di una normativa statale, le Regioni possono esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente senza dover attendere l'eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 94 del 2003 ).
Massima n. 44127
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, alla luce delle motivazioni addotte a corredo delle censure, devono riferirsi al mero inciso il quale, nell'introdurre un nuovo comma 2- ter all'art. 14- bis della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, prevede che l'uso dei filtri per il trattamento dei gas derivanti dalla decomposizione cadaverica debba essere previamente autorizzato dal Dipartimento regionale o dal Ministero della salute.
Massima n. 44128
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost., l'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, limitatamente alle parole «o al Ministero della salute». La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che l'uso dei filtri di depurazione dei gas derivanti dai processi di naturale decomposizione cadaverica debba essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della salute, delinea una competenza alternativa dell'organo statale rispetto a quella dell'organo regionale, rendendo così fungibili le loro attribuzioni, in contrasto con la ben diversa ripartizione di competenze disegnata a livello statale. Essa, se ben può attribuire al Dipartimento regionale il compito di autorizzare l'uso dei filtri, in linea con la normativa statale che riferisce tale competenza ai singoli manufatti, per converso, non può assegnare la medesima competenza in alternativa al Ministero della salute.
Massima n. 44129
Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, deve ritenersi assorbita la questione promossa con riguardo al medesimo inciso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all'art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2018) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, limitatamente alle parole «o al Ministero della salute»;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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