Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2021
Corte cost., sent. 22 luglio 2021, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2021
- Data di deposito
- 22 luglio 2021
- Data di decisione
- 9 giugno 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Lombardia n. 15 del 8 luglio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44116
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g ) e h ), Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2020, secondo cui la Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza. La disposizione impugnata non disciplina in modo unilaterale le suddette forme di collaborazione e di coordinamento, ma, al contrario, le inquadra entro una cornice pattizia che mantiene salvi e integri i compiti e le attribuzioni dell'amministrazione di pubblica sicurezza. Le forme facoltative di collaborazione con la Regione discendono, infatti, direttamente dalle previsioni generali della legge statale sulla sicurezza integrata e si mantengono nell'ambito delle precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, al fine di migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2020, n. 177 del 2020, n. 285 del 2019, n. 170 del 2019, n. 116 del 2019, n. 278 del 2012, n. 104 del 2010 e n. 454 del 2007 ). Le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale. Tale preclusione opera anche con riguardo alla previsione di «forme di collaborazione e di coordinamento», le quali, ove coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, dovendo trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2020, n. 170 del 2019, n. 183 del 2018, n. 9 del 2016, n. 2 del 2013, n. 167 del 2010, n. 104 del 2010, n. 10 del 2008, n. 322 del 2006, n. 30 del 2006, n. 429 del 2004 e n. 134 del 2004 ). L'omesso espresso richiamo, da parte della legislazione regionale, della normativa statale di riferimento non può far desumere la volontà del legislatore regionale di non rispettare le prerogative dello Stato in tali ambiti, soprattutto nelle fattispecie in relazione alla quale la Regione non dispone di alcuna competenza legislativa. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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