Corte costituzionale
Sentenza n. 16/2021
Corte cost., sent. 11 febbraio 2021, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/2021
- Data di deposito
- 11 febbraio 2021
- Data di decisione
- 26 gennaio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
- art. 4, comma 1, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
- art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
- art. 13, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
Parametri
- art. 4-ter, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 36, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
- art. 95, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
- art. 97, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 43573
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento ad opponendum spiegato dall'associazione ANCE Sicilia - Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. L'associazione interveniente non è titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. Ciò vale a fortiori alla luce del nuovo art. 4- ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di amici curiae . ( Precedenti citati: sentenze n. 3 del 2021 e allegata ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020, n. 134 del 2020, n. 56 del 2020 e allegata ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020; ordinanze n. 111 del 2020, n. 37 del 2020, n. 213 del 2019 ).
Massima n. 43574
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 che, rispettivamente, introducono in capo alle stazioni appaltanti un vincolo all'utilizzo del criterio del minor prezzo - per l'aggiudicazione degli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo - e delineano un meccanismo di individuazione della soglia nonché di calcolo ed esclusione delle offerte anomale. La norma impugnata dal Governo invade l'ambito riservato alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto le sue previsioni sono difformi dagli artt. 95 e 36 del codice dei contratti pubblici, nonché dall'art. 97 dello stesso codice. Per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme. Ciò vale anche per le disposizioni relative ai contratti sotto soglia. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2020, n. 39 del 2020, n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 184 del 2011, n. 283 del 2009, n. 160 del 2009, n. 411 del 2008, n. 322 del 2008 e n. 401 del 2007 ).
Massima n. 43575
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, che, al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strade di interesse regionale e locale, dispone la proroga per un triennio dei contratti di affidamento relativi a tali servizi e stabilisce che il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti apporti le conseguenti modifiche ai contratti in essere, allo scopo di adeguarne gli importi ai corrispondenti stanziamenti di bilancio. La norma impugnata dal Governo, non contemplando l'indizione di regolari gare d'appalto per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale, contrasta con la disciplina statale vigente nella materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2018, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, va ascritto alla materia della tutela della concorrenza qualunque intervento normativo di proroga delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale già in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento delle discipline di tal fatta. Se disposte dal legislatore regionale, le proroghe invadono perciò la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., che rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2021, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006 ).
Massima n. 43576
Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, restano assorbite le censure relative alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale');
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 26 gennaio 2021ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso depositato il 25 settembre 2019 (reg. ric. n. 99 del 2019).Rilevato che nel giudizio è intervenuta, ad opponendum, con atto depositato il 15 novembre 2019, l'associazione «ANCE Sicilia - Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani»;che, con atto depositato il 4 gennaio 2021, ANCE Sicilia ha altresì chiesto a questa Corte di essere autorizzata ad accedere agli atti processuali di causa;che con ordinanza n. 8 del 2021 la richiesta di accesso agli atti processuali è stata ritenuta tardiva e dunque è stata dichiarata inammissibile;che, pertanto, la decisione sull'ammissibilità dell'intervento resta riservata alla ordinaria sede di cognizione del merito del giudizio cui esso accede.Considerato che l'associazione interveniente si qualifica «[o]rganismo associativo regionale che assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'Ance» e che afferma di «rappresenta[re] in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri Enti pubblici»;che va ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (ex plurimis, tra le più recenti, sentenza n. 3 del 2021 e allegata ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020, sentenza n. 134 del 2020, sentenza n. 56 del 2020 e allegata ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020; ordinanza n. 213 del 2019);che ciò vale a fortiori alla luce del nuovo art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare alla Corte un'opinione scritta in qualità di amici curiae (ordinanze n. 111 e n. 37 del 2020);che l'intervento di «ANCE Sicilia - Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani» va pertanto dichiarato inammissibile.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento di «ANCE Sicilia - Collegio regionale dei Costruttori edili siciliani» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con l'indicato ricorso r.r. n. 99 del 2019.F.to: Giancarlo Coraggio
Testo integrale
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