Corte costituzionale
Sentenza n. 158/2021
Corte cost., sent. 20 luglio 2021, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/2021
- Data di deposito
- 20 luglio 2021
- Data di decisione
- 9 giugno 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge della Regione Toscana n. 61 del 15 luglio 2020
- art. 28-bis, legge della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994
- art. 30, legge della Regione Toscana n. 61 del 15 luglio 2020
- art. 37-bis, legge della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 22, comma 6, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 18, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 44130
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma impugnata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020. L'art. 37, comma 4- ter , della legge reg. Toscana n. 3 del 1994 correttamente non è stato oggetto di specifica impugnazione da parte del Governo, poiché tale norma attiene ad un profilo di carattere operativo che esula dalla censura di costituzionalità.
Massima n. 44131
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e in relazione all'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 - dell'art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020, che rimette l'adozione dei piani di controllo degli ungulati nei parchi regionali e nelle aree protette al soggetto gestore e, in caso di sua inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, alla Giunta regionale. La norma regionale impugnata non comporta un abbassamento del livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale, ma, anzi, si pone in un'ottica di maggiore garanzia della conservazione degli equilibri complessivi dell'area protetta che includono la presenza dell'uomo, facendosi carico di contemperare esigenze contrapposte all'interno di un ulteriore e specifico strumento pianificatorio di controllo. Quest'ultimo è rimesso in prima battuta al soggetto gestore del parco e, solo a fronte della sua inadempienza, all'attività della Giunta regionale, così realizzando un meccanismo di chiusura del sistema idoneo a fronteggiare eventuali situazioni di carenza di controllo. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'ambiente, attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., costituisce un "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando invece allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Pertanto la disciplina statale costituisce un limite per le Regioni e le Province autonome nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, salva la facoltà di dettare prescrizioni che elevino il livello di tutela ambientale previsto dal legislatore statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 66 del 2018, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013 e n. 407 del 2002 ). Il modello di tutela delle aree protette e dei parchi naturali è contenuto nella legge n. 394 del 1991, che detta i princìpi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo dunque anche i connotati di normativa interposta. Tale modello è imperniato sull'esistenza di un ente gestore dell'area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali e sulla funzione di controllo del loro rispetto, attribuita all'ente gestore, e tali prescrizioni integrano lo standard minimo uniforme di tutela nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 212 del 2014, n. 14 del 2012, n. 108 del 2005 e n. 282 del 2000 ).
Massima n. 44132
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e in relazione all'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 30 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020 che, intervenendo sull'art. 37- bis della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, ha aggiunto il comma 2- ter , in base al quale il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi abbattibili di fauna migratoria stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge reg. Toscana n. 20 del 2002. L'evocato parametro interposto, nel porre un limite al prelievo venatorio, è dettato dalla necessità di bilanciare la tutela dell'ambiente con l'attività di caccia, mentre l'autorizzazione al prelievo in deroga, di cui al successivo art. 19- bis , è disposta per consentire l'abbattimento o la cattura di uccelli appartenenti alle specie protette in ragione di specifiche esigenze concrete, temporaneamente circoscritte. Dal momento che sono proprio tali esigenze a condizionare il computo dei capi da abbattere - nonché a determinare, eventualmente, la sospensione dell'efficacia della deroga - il numero dei capi complessivi giornalieri cacciabili con riferimento alle specie nocive oggetto della deroga non deve essere computato nel numero massimo dei capi previsti giornalmente dalla caccia programmata, giacché altrimenti i cacciatori sarebbero disincentivati all'abbattimento dei capi nocivi in favore di altre specie più appetibili.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione, rispettivamente, all'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e all'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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