Corte costituzionale
Sentenza n. 145/2021
Corte cost., sent. 8 luglio 2021, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/2021
- Data di deposito
- 8 luglio 2021
- Data di decisione
- 26 maggio 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, legge della Regione Toscana n. 51 del 6 luglio 2020
- art. 48, comma 1, legge della Regione Toscana n. 51 del 6 luglio 2020
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 9, comma 28, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Massime
Massima n. 44013
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, avente ad oggetto indistintamente l'intero art. 48 della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, occorre, preliminarmente, individuare l'oggetto della questione da scrutinare, in quanto non coincidente con il portato letterale del petitum formulato dal ricorrente. Dalla lettura complessiva del ricorso si rende evidente che è stato impugnato esclusivamente il comma 1 del citato art. 48, e non il successivo comma 2, in particolare nella parte in cui che abroga i soli commi 3 e 4, dell'art. 1, della legge reg. Toscana n. 65 del 2010. ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2021, n. 217 e n. 193 del 2020 ).
Massima n. 44014
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., dell'art. 48, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, nella parte in cui abroga l'art. 1, commi 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 65 del 2010. L'abrogato comma 3, nel recepire il limite alla spesa fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - il quale reca un limite di spesa di dettaglio per le amministrazioni statali e un principio fondamentale per le Regioni, in quanto vincola, senza sopprimere, l'autonomia degli enti territoriali - non ne dà specifica attuazione, quanto, piuttosto, vi si conforma, riproponendone parzialmente il contenuto. La suddetta abrogazione non comporta, quindi, alcuna violazione del principio medesimo, in quanto quest'ultimo mantiene inalterata la propria vincolatività, anche in assenza di una specifica norma regionale attuativa. Quanto al successivo comma 4, nemmeno la sua abrogazione determina la violazione lamentata degli evocati principi di coordinamento della finanza pubblica, perché tale disposizione non presenta alcun richiamo espresso, né al principio fondamentale, né al suo contenuto, dettando piuttosto una specifica modalità di riduzione della spesa per il personale. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 89 e n. 61 del 2014, n. 277 e n. 18 del 2013 ). Le norme statali in materia di coordinamento della finanza pubblica esprimono un principio fondamentale per le Regioni laddove vincolino, senza sopprimere, l'autonomia degli enti territoriali, i quali conservano così adeguati spazi di manovra. Diversamente, la norma statale non potrebbe ritenersi di principio, a prescindere dall'autoqualificazione operata dal legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 173 del 2012 e n. 16 del 2010 ). Le norme statali sul concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa possiedono la natura di principi di coordinamento della finanza pubblica, sull'assunto che non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. ( Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2015 e n. 36 del 2004 ). Lo Stato può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni, a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 182 del 2011 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge della Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019), nella parte in cui abroga l'art. 1, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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