Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2021
Corte cost., sent. 8 luglio 2021, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2021
- Data di deposito
- 8 luglio 2021
- Data di decisione
- 12 maggio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione Puglia n. 21 del 7 luglio 2020
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 11, decreto legge n. 35 del 30 aprile 2019
- legge n. 60 del 25 giugno 2009
- art. 2, comma 80, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Massime
Massima n. 44011
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 3, della legge reg. Puglia n. 21 del 2020. La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo l'introduzione del dirigente psicologo nel piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali, viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto confligge con le previsioni del piano di rientro e pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo del rientro dal deficit sanitario assunto dall'Accordo stipulato, in data 29 novembre 2010, tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia, nonché contrasta con gli artt. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, e 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017 ). Nella fase di rientro dal deficit, è precluso alla Regione e agli enti, finanziati per assicurare le prestazioni sanitarie sul territorio di riferimento, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali. Una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto fondamentale non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, perché è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. ( Precedente citato: sentenza n. 275 del 2016 ).
Massima n. 44012
Accolta - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Puglia n. 21 del 2020, restano assorbite le ulteriori censure riferite all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in relazione all'art. 11 del d.l. n. 35 del 2019 e all'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 21 (Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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