Corte costituzionale

Sentenza n. 139/2021

Corte cost., sent. 6 luglio 2021, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/2021
Data di deposito
6 luglio 2021
Data di decisione
9 giugno 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 18 maggio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44008

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata evocazione di parametri statutari, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020. Nella prospettiva del ricorrente l'afferenza della disciplina censurata alla materia della tutela concorrenza, riservata alla competenza esclusiva statale, vale a escludere che la Regione possa rivendicare qualsiasi propria competenza statutaria, la quale pacificamente non comprende la materia in questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2019, n. 119 del 2019 e n. 109 del 2018 ).

Massima n. 44009

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020. La circostanza che l'eventuale accoglimento del ricorso lascerebbe comunque inalterato l'effetto della nuova disciplina, non impugnata dal Governo, di cui all'art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, non determina l'inammissibilità della questione, poiché il comma 2 in esame è disposizione meramente ancillare rispetto al comma 1, di talché, nell'ipotesi in cui solo quest'ultimo venisse dichiarato costituzionalmente illegittimo, il comma 2 resterebbe comunque privo di autonoma portata normativa.

Massima n. 44010

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione con l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020, che estende fino alla data del 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, la validità delle concessioni del demanio marittimo in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, prevedendo la proroga della durata degli atti concessori fino al termine del suddetto procedimento e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima. La norma impugnata dal Governo, prevedendo una proroga delle concessioni demaniali esistenti, invade la competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento. L'invasione non è esclusa dalla circostanza che la legislazione regionale si limiti a riprodurre, nella sostanza, una disciplina già prevista dalla legislazione statale, e in particolare dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018, poiché qualsiasi disciplina che comporti una restrizione al libero accesso nel mercato di altri operatori, come certamente accade quando si stabiliscano proroghe dei rapporti concessori in corso, è riservata alla legislazione statale, restando invece in questa materia precluso qualsiasi intervento della legislazione regionale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, discipline regionali le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali in essere incidono sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2021, n. 1 del 2019, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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