Corte costituzionale
Sentenza n. 134/2021
Corte cost., sent. 1° luglio 2021, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/2021
- Data di deposito
- 1° luglio 2021
- Data di decisione
- 11 maggio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 3 luglio 2020
- art. 45, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 6 agosto 2020
- art. 1, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 3 luglio 2020
- art. 1, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 3 luglio 2020
- art. 1, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 3 luglio 2020
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 43997
Occorre riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza, quando essi hanno ad oggetto la stessa disposizione e hanno in comune lo stesso parametro, fermo restando che alla riunione non osta di per sé la differente natura - principale e incidentale - dei giudizi medesimi. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2021 e n. 228 del 2016 ).
Massima n. 43998
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, come modificato dall'art. 45 della legge prov. Trento n. 6 del 2020. La norma provinciale impugnata dal Governo e censurata dal TRGA di Trento, nell'imporre in via generale agli esercizi di vendita al dettaglio l'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva, vìola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto impone un obbligo rimosso dal legislatore nazionale con l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011. La materia della tutela della concorrenza, dato il suo carattere "finalistico" e, dunque, "trasversale", è in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. Il legislatore statale può quindi intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali, riconducibile, di per sé, alla materia "commercio" attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 56 del 2020, n. 98 del 2017, n. 287 del 2016, n. 239 del 2016, n. 104 del 2014, n. 65 del 2013, n. 38 del 2013, n. 27 del 2013, n. 8 del 2013, n. 299 del 2012, n. 288 del 2010, n. 247 del 2010, n. 12 del 2009, n. 104 del 2008, n. 380 del 2007, n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 del 2004 e n. 14 del 2004; ordinanza n. 199 del 2006 ).
Massima n. 43999
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, come modificato dall'art. 45 della legge prov. Trento n. 6 del 2020, la accertata illegittimità costituzionale del comma 1 coinvolge anche le previsioni dettate dai successivi commi, poiché contemplano attività amministrative (commi 2, 3 e 4 e 6- bis ), aspetti derogatori (comma 5) e misure sanzionatorie (comma 6) che costituiscono specifiche declinazioni e attuazioni funzionali all'obbligo disposto in via generale di osservare la chiusura domenicale e festiva. Ne consegue che la caducazione della previsione di cui al comma 1 determina, automaticamente, il venir meno della stessa ragion d'essere di tali ulteriori disposizioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017 e n. 38 del 2013 ).
Massima n. 44000
Accolta, anche in via consequenziale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge prov. Trento n. 4 del 2020, come modificato dall'art. 45 della legge prov. Trento n. 6 del 2020, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura che il Governo ricorrente ha sollevato, in via autonoma, nei confronti dei commi 2, 3 e 4, nonché delle questioni poste in riferimento all'art. 117, primo e quarto comma, Cost., e agli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali), come modificato dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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