Corte costituzionale
Sentenza n. 132/2021
Corte cost., sent. 25 giugno 2021, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/2021
- Data di deposito
- 25 giugno 2021
- Data di decisione
- 12 maggio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Veneto n. 10 del 14 aprile 2020
- art. 1, comma 2, legge della Regione Veneto n. 10 del 14 aprile 2020
- art. 1, comma 1, primo periodo, legge della Regione Veneto n. 10 del 14 aprile 2020
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 6-ter, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 35, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
Massime
Massima n. 43988
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 10 del 2020, ancorché il ricorso investa letteralmente l'intero articolo, dal tenore delle censure si evince che l'impugnazione è limitata ai suoi commi 1 e 2.
Massima n. 43989
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 10 del 2020, limitatamente alle parole «, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"» e l'art. 1, comma 2, della medesima legge regionale, il quale prevede con quali risorse del Fondo sanitario regionale si faccia fronte agli oneri sopra indicati. Le norme impugnate dal Governo, nell'autorizzare la Giunta regionale a stipulare una convenzione quindicennale con l'Università degli studi di Padova per sostenere l'attivazione di un corso di laurea in medicina e chirurgia nella città di Treviso, pongono a carico della Regione gli oneri per la chiamata dei professori di ruolo e a contratto, illegittimamente imputandoli alle risorse di bilancio vincolate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Tale spesa, non corrispondendo ad alcuna delle prestazioni previste dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, non è riconducibile nell'ambito dei LEA, né si pone in un rapporto di strumentalità con la loro erogazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) compongono un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione. Il legislatore regionale non ha tuttavia il potere di interferire nella determinazione dei LEA, la cui articolata disciplina entra automaticamente nell'ordinamento regionale afferente alla cura della salute, né tantomeno di differirne in blocco l'efficacia. ( Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2020, n. 62 del 2020, n. 197 del 2019 e n. 169 del 2017 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, nonostante l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica, che il personale medico-docente è destinato a svolgere, siano poste, anche in base al d.lgs. n. 517 del 1999, in un rapporto di stretta compenetrazione e legate dal nesso funzionale, esse non sono riconducibili ad unità sul piano materiale e concettuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2001, n. 136 del 1997, n. 126 del 1981 e n. 103 del 1977 ).
Massima n. 43990
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e in relazione agli artt. 6- ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e 35 del d.lgs. n. 368 del 1999 - dell'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge reg. Veneto n. 10 del 2020, che autorizza la Giunta regionale a stipulare una convenzione quindicennale con l'Università degli studi di Padova per sostenere l'attivazione di un corso di laurea in medicina e chirurgia nella città di Treviso. La norma impugnata si limita a sostenere l'attivazione del corso di laurea disposta, in forza della propria autonomia didattica, dall'Ateneo patavino, senza autorizzare alcun incremento del numero dei posti per le immatricolazioni stabilito dalla programmazione nazionale dell'effettivo fabbisogno di medici e di specialisti. Il contingente annuale dei posti è infatti determinato discrezionalmente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, sulla base, tanto dell'offerta formativa che annualmente riesce ad esprimere il sistema universitario (e che è il risultato della somma delle offerte potenziali espresse da ciascun ateneo), quanto del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale (SSN). Né la norma vìola i principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto essa è ascrivibile all'ambito materiale della tutela della salute, oltre che a quelli dell'istruzione o delle professioni. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'eventuale non conferenza dei parametri costituzionali ritualmente indicati, rispetto al contenuto sostanziale della doglianza, costituisce motivo di infondatezza della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019 e n. 290 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 14 aprile 2020, n. 10 (Attivazione da parte dell'Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni), limitatamente alle parole «, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Veneto n. 10 del 2020;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 10 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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