Corte costituzionale

Sentenza n. 123/2021

Corte cost., sent. 14 giugno 2021, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/2021
Data di deposito
14 giugno 2021
Data di decisione
28 aprile 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 124, comma 4, legge della Regione siciliana n. 25 del 1° settembre 1993
  • art. 29, legge della Regione siciliana n. 15 del 5 novembre 2004

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Massime

Massima n. 43986

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, come sostituito dall'art. 29 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004. Il carattere vincolante del giudicato interno formatosi a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 4488 del 2015 non esclude la legittimazione del rimettente, nel fare applicazione della norma al giudizio di rinvio, ad eccepirne l'illegittimità costituzionale. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, se è vero che il giudice del procedimento in riassunzione è tenuto a conformarsi a quanto deciso dalla suprema Corte, è vero anche che, nel fare applicazione della norma al giudizio di rinvio, deve essere legittimato ad eccepirne l'illegittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 293 del 2013 e n. 204 del 2012; ordinanza n. 118 del 2016 ).

Massima n. 43987

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, inadeguatezza della motivazione, incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e indeterminatezza del petitum , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Palermo, prima sez. civ., in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Prot. addiz. alla medesima Convenzione - dell'art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, come sostituito dall'art. 29 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che definisce i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione dei fabbricati in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili. Le questioni relative alle lett. a ) e c ) della disposizione censurata, rispettivamente riferite alle aree libere e a quelle su cui insistono ruderi, sono irrilevanti nel giudizio a quo , data la loro estraneità ai fatti di causa, che hanno ad oggetto un fabbricato. Quanto alla lett. b ), il rimettente, relativamente al parametro interposto dell'art. 6 CEDU, non articola alcuna specifica contestazione, mentre, relativamente al parametro interposto dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, fornisce una motivazione assertoria e inconferente, omettendo qualsivoglia argomentazione volta a coordinare il parametro convenzionale con l'art. 42 Cost. e a raffrontare la norma regionale con i criteri di determinazione degli indennizzi previsti per i fabbricati dalla legislazione nazionale. Inoltre, non è chiaro il verso delle censure, risultando incerto lo stesso tipo di intervento richiesto, se manipolativo o meramente ablativo della normativa censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2021, n. 21 del 2020, n. 7 del 2020, n. 239 del 2019, n. 193 del 2016, n. 311 del 2009 e n. 153 del 1995 ). Ove manchi nell'ordinanza di rimessione un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni a sostegno della violazione del parametro costituzionale evocato, la questione risulta viziata nel rito. ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017, n. 219 del 2016 e n. 120 del 2015 ). Il giudizio sulla conformità ai principi costituzionali, nonché agli obblighi convenzionali, dell'indennizzo per l'espropriazione dipende dalle caratteristiche essenziali del bene ablato; dal tipo di procedimento espropriativo previsto dalla normativa; dal carattere congruo, serio e adeguato dell'indennità. ( Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2011 e n. 348 del 2007 ). L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum , essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2019 e n. 175 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), come sostituito dall'art. 29 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dalla Corte d'appello di Palermo, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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