Corte costituzionale

Sentenza n. 116/2021

Corte cost., sent. 3 giugno 2021, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/2021
Data di deposito
3 giugno 2021
Data di decisione
28 aprile 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 27 febbraio 2020
  • art. 6, comma 1, lett. f), legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 29 luglio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 43930

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 1, lett. a ), della legge reg. Sardegna n. 5 del 2020, che sostituisce l'art. 6, comma 1, lett. f ), della legge reg. Sardegna n. 23 del 1998, nella parte in cui non prevede che i corsi di formazione specifici, ai quali devono aver partecipato i meri cacciatori delegati dai proprietari e conduttori dei fondi su cui vanno attuati i piani di abbattimento della fauna selvatica, siano concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I corsi previsti dalla norma regionale impugnata non risultano pienamente idonei a legittimare l'ampliamento dell'elenco dei soggetti autorizzati agli abbattimenti, di cui alla richiamata norma interposta, poiché solo corsi aventi programmi concordati con l'ISPRA sono idonei a legittimare agli abbattimenti i meri cacciatori privi di ulteriori requisiti di qualificazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2021, n. 44 del 2019, n. 217 del 2018, n. 174 del 2017, n. 139 del 2017, n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005 ). Il controllo della fauna selvatica - demandato alle Regioni ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 - deve essere espletato mediante il ricorso a metodi ecologici e, solo allorché l'ISPRA ne abbia verificato l'inefficacia, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento), che sostituisce l'art. 6, comma 1, lettera f), della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui non prevede che i corsi di formazione specifici, ai quali devono aver partecipato i meri cacciatori delegati dai proprietari e conduttori dei fondi su cui vanno attuati i piani di abbattimento della fauna selvatica, siano concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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