Corte costituzionale
Sentenza n. 115/2021
Corte cost., sent. 31 maggio 2021, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/2021
- Data di deposito
- 31 maggio 2021
- Data di decisione
- 28 aprile 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, lett. b), legge della Regione Liguria n. 29 del 24 dicembre 2019
- art. 7-bis, comma 2, legge della Regione Liguria n. 29 del 21 luglio 1983
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 94-bis, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 94-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 94-bis, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 94-bis, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
Massime
Massima n. 43928
È dichiarata inammissibile, per oscurità della motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione all'art. 94- bis , commi 1 e 2, t.u. edilizia - dell'art. 4, comma 1, lett. b ), della legge reg. Liguria n. 29 del 2019. Nel ricorso non viene dedotto né sotto quale specifico profilo la norma impugnata interferirebbe con le categorie previste dalla norma statale interposta, né quale violazione dei principi fondamentali ivi espressi conseguirebbe. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. In ragione di ciò, il gravame deve essere adeguatamente motivato e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2021, n. 52 del 2021, n. 180 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 232 del 2019, n. 161 del 2017, n. 114 del 2017 e n. 40 del 2016 ).
Massima n. 43929
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione all'art. 94- bis , commi 4 e 5, t.u. edilizia - dell'art. 4, comma 1, lett. b ), della legge reg. Liguria n. 29 del 2019, che disciplina il controllo con metodo a campione per i progetti di costruzioni in zone sismiche. Nell'impianto della legge reg. Liguria n. 29 del 1983, come modificata dalla legge regionale impugnata, la configurabilità dei controlli a campione sui progetti è limitata alle ipotesi in cui non è richiesta l'autorizzazione sismica, la cui procedura di rilascio implica necessariamente il controllo diretto dell'elaborato progettuale. Pertanto, in conformità al sistema di vigilanza previsto dal t.u. edilizia, mantenuta ferma la regola per cui i controlli a campione si applicano esclusivamente agli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza". Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica è riconducibile all'ambito materiale del "governo del territorio", nonché a quello relativo alla "protezione civile" per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica. In entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, tra i quali le disposizioni contenute nel t.u. edilizia che prevedano determinati adempimenti procedurali, ove questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2021, n. 264 del 2019, n. 246 del 2019, n. 232 del 2017, n. 60 del 2017, n. 282 del 2016, n. 272 del 2016, n. 182 del 2006, n. 167 del 2014, n. 300 del 2013 e n. 254 del 2010 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 29, recante «Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari)», promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 94-bis, commi 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 29 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione all'art. 94-bis, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze