Corte costituzionale
Sentenza n. 113/2021
Corte cost., sent. 31 maggio 2021, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/2021
- Data di deposito
- 31 maggio 2021
- Data di decisione
- 12 maggio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 5, lett. a), legge della Regione Molise n. 1 del 30 aprile 2020
- art. 27, comma 1, bis, legge della Regione Molise n. 19 del 10 agosto 1993
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 43927
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 12, comma 5, lett. a ), della legge reg. Molise n. 1 del 2020, che aggiunge il comma 1- bis all'art. 27 della legge reg. Molise n. 19 del 1993, attribuendo alla Giunta regionale la facoltà di estendere la durata dei periodi venatori, per ogni specie cacciabile e in particolari condizioni ambientali, all'intera stagione venatoria. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema poiché consente di estendere la durata del periodo di caccia alle singole specie oltre l'arco temporale massimo per esse fissato dall'art. 18, primo comma, della legge n. 157 del 1992 e perché omette di prevedere il preventivo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), riducendo, in violazione del principio di gradualità, il livello di protezione della fauna selvatica stabilito dal legislatore statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2021 e n. 10 del 2019 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la disciplina statale finalizzata ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili attraverso standard minimi e uniformi di tutela valevoli sull'intero territorio nazionale, i quali pertanto non possono essere ridotti dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza residuale in materia di caccia. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2020 e n. 7 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, lettera a), della legge della Regione Molise 30 aprile 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2020), che aggiunge il comma 1-bis all'art. 27 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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