Corte costituzionale

Sentenza n. 112/2021

Corte cost., sent. 28 maggio 2021, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/2021
Data di deposito
28 maggio 2021
Data di decisione
27 aprile 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 3, ultimo capoverso, legge della Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009
  • art. 31, comma 4, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 44154

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la forma di sentenza non definitiva dell'atto di promovimento non inficia l'ammissibilità della questione, dal momento che ad essa può essere riconosciuto, sul piano sostanziale, il carattere dell'ordinanza di rimessione, sempre che il giudice a quo - valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - abbia disposto, in conformità all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2018, n. 275 del 2013, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009 e n. 452 del 1997 ).

Massima n. 44155

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lett. a ), della legge reg. Lombardia n. 27 del 2009, nella parte in cui non consentono di inquadrare nell'area della protezione, ai fini della determinazione del canone di locazione sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area. La disposizione censurata dal TAR Lombardia viola il parametro costituzionale evocato, in quanto, a parità di reddito, comporta un'irragionevole disparità di trattamento, nella determinazione dei canoni di locazione sopportabili, relativi ad immobili afferenti all'edilizia residenziale pubblica, fra i nuclei familiari che dipendono da redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato, e quelli sostenuti da redditi da lavoro autonomo. La finalità della disciplina, volta a consentire il godimento effettivo del diritto inviolabile all'abitazione a nuclei familiari che versano in condizioni di notevole fragilità economica, non consente infatti di ravvisare alcuna ragionevole giustificazione a fondamento della diversa determinazione del canone a seconda della fonte di reddito e della sua provenienza da distinte tipologie di lavoro, né sotto il profilo della differente disciplina tributaria che le caratterizza, né avendo riguardo al contributo finanziario, risalente e non esclusivo, offerto dai soli lavoratori dipendenti alla realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica. L'edilizia residenziale pubblica è volta a soddisfare un bisogno primario, in quanto serve a garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 CDFUE), mediante un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 168 del 2014 e n. 176 del 2000 ). Il diritto inviolabile all'abitazione è dalla giurisprudenza costituzionale più recente ascritto ai requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 168 del 2014, n. 161 del 2013, n. 61 del 2011, n. 176 del 2000 e n. 404 del 1988; ordinanza n. 76 del 2010 ). L'introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio . ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2018 e n. 172 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui non consentono di inquadrare nell'area della protezione, ai fini della determinazione del canone di locazione sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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