Corte costituzionale
Sentenza n. 110/2021
Corte cost., sent. 27 maggio 2021, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/2021
- Data di deposito
- 27 maggio 2021
- Data di decisione
- 28 aprile 2021
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:110
Parametri
Massime
Massima n. 43912
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto dei caratteri della concretezza e dell'attualità del conflitto, formulata nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione del 10 gennaio 2017, che ha affermato l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Gabriele Albertini. Il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere e, di conseguenza, è competente ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado. ( Precedenti citati: sentenze n. 371 del 2006, n. 331 del 2006, n. 235 del 2005, n. 116 del 2003 e n. 1150 del 1988; ordinanza n. 229 del 1975 ).
Massima n. 43913
È dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dall'allora parlamentare europeo Gabriele Albertini, per le quali pende giudizio di fronte alla Corte d'appello di Brescia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 10 gennaio 2017 (doc. IV- quater , n. 4). La impugnata delibera risulta adottata in riferimento ad opinioni espresse da chi, all'epoca dei fatti, all'assemblea del Senato non apparteneva. Di conseguenza, le opinioni in questione non sono state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2002, n. 30 del 2002 e n. 252 del 1999; ordinanza n. 530 del 2000 ). Il rilievo istituzionale da riconoscere a una deliberazione del Senato della Repubblica comporta che essa, quand'anche adottata in situazione di incompetenza, sia idonea a radicare, in ogni caso, un conflitto tra poteri, che non può perciò esser ritenuto inammissibile ma deve essere deciso nel merito. ( Precedenti citati: sentenza n. 270 del 2002; ordinanza n. 530 del 2000 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dall'allora parlamentare europeo Gabriele Albertini, per le quali pende giudizio di fronte alla Corte d'appello di Brescia, «costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione»;
2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 gennaio 2017 (doc. IV-quater, n. 4).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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