Corte costituzionale

Sentenza n. 102/2021

Corte cost., sent. 20 maggio 2021, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/2021
Data di deposito
20 maggio 2021
Data di decisione
15 aprile 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 4, legge n. 24 del 8 marzo 2017

Parametri

Massime

Massima n. 43883

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017 sussistono le condizioni di ammissibilità, sia sul piano della rilevanza, perché il rimettente ha precisato che la previsione impugnata incide direttamente sulla definizione dell'onorario spettante al collegio di consulenti tecnici d'ufficio nominato nel giudizio principale, sia perché nessun addebito può essergli mosso per non avere tentato una interpretazione costituzionalmente orientata, visto il tenore perentorio della disposizione, che non consentiva alcuno sforzo ermeneutico atto a motivare l'impossibilità di pervenire ad un'interpretazione adeguatrice. L'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2013 e n. 253 del 2020; in senso conforme, sentenze n. 174 del 2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016 ).

Massima n. 43884

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017, limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». La norma censurata dal Tribunale di Verona determina un'irragionevole disparità di trattamento - per cui contrasta altresì con il principio di uguaglianza - nella liquidazione dei compensi - le cui tariffe sono inferiori fin dall'origine ai valori del mercato professionale e non sono mai state aggiornate mediante l'adeguamento triennale prescritto dall'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 - dei collegi peritali nei giudizi di responsabilità medica, a fronte della liquidazione spettante ai collegi composti da esperti di discipline diverse ovvero di discipline che parimenti richiedono differenti competenze mediche, ma in relazione ad altre tipologie di controversie. La finalità di alleviare l'aggravio economico che, in forza della collegialità necessaria, verrebbe a ricadere sugli interessati, già onerati dei costi della eventuale consulenza di parte, non può valere a legittimare la introduzione di una irragionevole soglia di contenimento del quantum dell'onorario, non potendo il soddisfacimento di un'esigenza siffatta tradursi in un ingiustificato sacrificio per i consulenti incaricati. Questa preventiva e inderogabile limitazione genera effetti contrastanti con lo scopo che la disposizione si prefigge di raggiungere in astratto, favorendo altresì torsioni interpretative e forzature applicative. Tra le ricadute "di sistema" della disposizione denunciata va, tra l'altro, considerata la possibilità che essa favorisca l'allontanamento dal circuito dei professionisti dotati di maggiore esperienza e specializzazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2020, n. 224 del 2018, n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015 ). Attraverso la designazione giudiziale, integrante un atto costitutivo di un munus publicum , il consulente tecnico d'ufficio riceve un incarico professionale che, sebbene non sia riconducibile ad un contratto, rinviene nella disciplina della liquidazione degli onorari specifici meccanismi di commisurazione volti a garantire la proporzionalità dei compensi, sia pure per difetto in considerazione del connotato pubblicistico, all'entità e alla complessità dell'opera prestata, in coerenza con il fine di contemperamento tra gli interessi pubblici e le esigenze remunerative del professionista che informa la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002. ( Precedente citato: sentenza n. 192 del 2015 ). Nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell'incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l'esigenza di perseguire una verifica dell' an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis . Il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. Ma la verifica della sussistenza di un rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire rientra nel sindacato di ragionevolezza demandato alla Corte costituzionale, nel quale rientra anche la valutazione se il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 253, n. 95 del 2020, n. 80 del 2020, n. 79 del 2020 e n. 58 del 2020, n. 271 del 2019, n. 266 del 2019 e n. 139 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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