Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/2021
Corte cost., ord. 26 gennaio 2021, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/2021
- Data di deposito
- 26 gennaio 2021
- Data di decisione
- 26 gennaio 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
- art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
- art. 13, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
Parametri
- art. 4, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4-bis, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
Massime
Massima n. 43196
È dichiarata inammissibile, per tardività, l'istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa depositata da ANCE Sicilia nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo, degli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. Dopo le modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'art. 4- bis dispone che l'interveniente può chiedere di prendere visione e trarre copia degli atti processuali depositando l'istanza contestualmente all'atto di intervento, il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, deve avvenire entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. Poiché la novella, vigente dal 20 gennaio 2020, è applicabile anche nei giudizi in corso, nelle ipotesi in cui l'atto di intervento sia stato depositato - come nel caso di specie - in precedenza, il suddetto termine di venti giorni decorre dalla data di entrata in vigore delle indicate modifiche. L'ANCE Sicilia, intervenuta ad opponendum con atto depositato il 15 novembre 2019, ha invece depositato l'istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa solo in data 4 gennaio 2021. Resta impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'intervento in giudizio, che deve essere scrutinata unitamente al merito. ( Precedenti citati: ordinanze n. 242 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa depositata in data 4 gennaio 2021 da «ANCE Sicilia - Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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