Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/2021

Corte cost., ord. 16 marzo 2021, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
40/2021
Data di deposito
16 marzo 2021
Data di decisione
25 febbraio 2021
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:40

Parametri

Massime

Massima n. 43678

È dichiarato improcedibile, per tardività del deposito, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal GUP del Tribunale di Verona in riferimento alla delibera del 9 gennaio 2019 (Doc. IV-ter, n. 5-A), con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all'epoca dei fatti, fossero espresse nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. La copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione sono stati depositati oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati, stabilito dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative - al pari di quello per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità - ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002; ordinanze n. 27 del 2021, n. 57 del 2017, n. 211 del 2015, n. 168 del 2015, n. 185 del 2014, n. 23 del 2012, n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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