Corte costituzionale
Ordinanza n. 27/2021
Corte cost., ord. 26 febbraio 2021, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 27/2021
- Data di deposito
- 26 febbraio 2021
- Data di decisione
- 10 febbraio 2021
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:27
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 43622
È dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Torino in riferimento alla delibera del 9 gennaio 2019 (Doc. IV- ter , n. 1) con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni, rilasciate il 13 gennaio 2014 dall'allora senatore S. E., riguardanti L. P., fossero espresse nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione deve ritenersi tardivo, essendo stato effettuato oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione, stabilito dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Né sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, in quanto gli addotti inconvenienti riorganizzativi dell'ufficio a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non integrano gli estremi di un grave impedimento oggettivo al rispetto dei termini processuali. Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine per il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione ha carattere perentorio. ( Precedenti citati: ordinanze n. 148 del 2020, n. 185 del 2014, n. 23 del 2012, n. 317 del 2011 e n. 253 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Torino nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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