Corte costituzionale
Ordinanza n. 214/2021
Corte cost., ord. 11 novembre 2021, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 214/2021
- Data di deposito
- 11 novembre 2021
- Data di decisione
- 20 ottobre 2021
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 438, comma 1, bis, codice di procedura penale
- art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 33 del 12 aprile 2019
Parametri
Massime
Massima n. 44329
La presunta discrepanza tra la motivazione e il dispositivo dell'ordinanza di rimessione può agevolmente risolversi tramite gli ordinari criteri ermeneutici, leggendo il secondo anche alla luce della prima, nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice.
Massima n. 44330
Non è manifestamente irragionevole o arbitraria la scelta legislativa di riconnettere il divieto di giudizio abbreviato alla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo. Tale pena esprime infatti un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, ha ritenuto di formulare. ( Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43109; O. 163/1992 - mass. 18330 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett a, della legge n. 33 del 2019, che prevede l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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