Corte costituzionale
Ordinanza n. 135/2021
Corte cost., ord. 1° luglio 2021, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 135/2021
- Data di deposito
- 1° luglio 2021
- Data di decisione
- 14 aprile 2021
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge della Regione Liguria n. 31 del 27 dicembre 2019
- art. 16, comma 1, legge della Regione Liguria n. 8 del 1° aprile 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
- Regolamento CE n. 708 del 11 giugno 2007
- Regolamento UE n. 1143 del 22 ottobre 2014
- art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- decreto legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017
Massime
Massima n. 44007
È dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost., in relazione al regolamento (CE) n. 708/2007, al regolamento (UE) n. 1143/2014, alla direttiva 92/43/CEE, all'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997 e al d.lgs. n. 230 del 2017 - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, che, nel modificare il comma 1 dell'art. 16 della legge reg. Liguria n. 8 del 2014, vieta l'immissione nei corpi idrici di specie ittiche non autoctone solo se feconde, lasciando inalterata la possibilità di introdurre esemplari sterili. La sentenza n. 178 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 178 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020), promossa, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione al regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, all'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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