Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/2021

Corte cost., ord. 3 febbraio 2021, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
13/2021
Data di deposito
3 febbraio 2021
Data di decisione
14 gennaio 2021
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione siciliana n. 21 del 28 novembre 2019
  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 21 del 28 novembre 2019

Parametri

  • art. 21, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 43562

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente, costituita in giudizio, è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta. Tale conclusione si fonda sul principio, di portata generale, di stretta legalità delle nullità e delle preclusioni processuali e - nella specie in esame - è conforme all'art. 21, primo comma, dello statuto della Regione Siciliana, che si limita a stabilire che il Presidente della Regione è «Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione», senza ulteriori prescrizioni. ( Precedenti citati: sentenza n. 37 del 2016; ordinanza n. 78 del 2017 ). Il principio, di portata generale, per cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità è applicabile a tutti gli atti per cui le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità e, quindi, anche all'accettazione della rinuncia dell'impugnativa proposta dallo Stato.

Massima n. 43563

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - degli artt. 2 e 3 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto che sono venute meno le ragioni che avevano indotto all'impugnazione delle disposizioni regionali). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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