Corte costituzionale
Sentenza n. 91/2020
Corte cost., sent. 15 maggio 2020, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/2020
- Data di deposito
- 15 maggio 2020
- Data di decisione
- 7 aprile 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. a), legge della Regione Piemonte n. 16 del 9 aprile 2019
- art. 4, legge della Regione Piemonte n. 16 del 9 aprile 2019
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 8, comma 15, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 17, comma 6, decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Massime
Massima n. 43520
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8, comma 15, della legge n. 537 del 1993 e all'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, dell'art. 3, comma 1, lett. a ), della legge reg. Piemonte n. 16 del 2019, che prevede tra gli ambiti di applicazione del "Fattore famiglia" - indicatore sintetico delle condizioni economiche reali dei nuclei familiari - le prestazioni sociali e sanitarie, comprese le compartecipazioni alla spesa. Ferma l'intangibilità delle quote di compartecipazione come fissate dalla normativa statale, è possibile interpretare la citata disposizione in modo costituzionalmente orientato, nel senso che la stessa non comporta alcuna integrazione normativa del regime delle compartecipazioni alle spese socio-sanitarie, riguardando unicamente la possibilità di modulare i costi individuali relativi alle altre tipologie di prestazioni per le quali non opera il criterio di uniformità sull'intero territorio nazionale. Così interpretata, la disposizione non comporta alcun effetto diretto neanche sulla programmazione finanziaria e sulla stima degli oneri afferenti alle spese socio-sanitarie e, in particolare, alla spesa per garantire quantitativamente e qualitativamente i livelli essenziali di assistenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017 ). L'indefettibilità del livellamento della compartecipazione, se da un lato è riconducibile al principio di coordinamento della finanza pubblica nell'acquisizione delle risorse necessarie alla spesa sanitaria, dall'altro incide anche sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni garantite e, quindi, sui livelli essenziali di assistenza. ( Precedente citato: sentenza n. 187 del 2012 ). Dove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente previsti e garantiti, è indispensabile superare la prospettiva del puro contenimento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni. Al fine di assicurare l'uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), spetta allo Stato determinare la ripartizione dei costi relativi a tali prestazioni tra il Servizio sanitario nazionale e gli assistiti, sia prevedendo specifici casi di esenzione a favore di determinate categorie di soggetti, sia stabilendo soglie di compartecipazione ai costi, uguali in tutto il territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2012 e n. 203 del 2008 ).
Massima n. 43521
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., dell'art. 4 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2019, che demanda alla Giunta regionale, attraverso la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del "Fattore famiglia" - indicatore sintetico delle condizioni economiche reali dei nuclei familiari - la definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle statali. La Regione ha esercitato una competenza legislativa di tipo residuale, in quanto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non esclude che le Regioni possano garantire, nell'ambito delle proprie competenze, livelli ulteriori di tutela. Dunque l'ascrivibilità della disposizione impugnata anche alla materia regionale residuale "servizi sociali" legittima l'esercizio della potestà legislativa regionale. Se, difatti, l'azione trasversale della normativa statale individua, ai sensi del parametro evocato, la prestazione essenziale da assicurare su tutto il territorio dello Stato, oltre tale limite si riespande la generale competenza della Regione sulla materia, residuale, oggetto di disciplina. ( Precedenti citati: sentenza n. 222 del 2013, n. 297 del 2012 e n. 387 del 2007 ). Secondo l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, la competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. - alla quale è stata ricondotta la normativa dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie - non attiene a una "materia" in senso stretto, ma costituisce una competenza esclusiva e "trasversale", idonea a investire una pluralità di materie; in particolare, la determinazione dell'ISEE, delle tipologie di prestazioni agevolate, delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di "servizi sociali" e, almeno potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l'onere economico di tali servizi. ( Precedenti citati: sentenze n. 297 del 2012, n. 203 del 2012, n. 232 del 2011, n. 10 del 2010, n. 322 del 2009, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 162 del 2007, n. 94 del 2007 e n. 282 del 2002 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 16 (Istituzione del Fattore famiglia), promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione ‒ quest'ultimo in relazione all'art. 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e all'art. 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 ‒ dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della medesima legge reg. Piemonte n. 16 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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