Corte costituzionale

Sentenza n. 90/2020

Corte cost., sent. 15 maggio 2020, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/2020
Data di deposito
15 maggio 2020
Data di decisione
7 aprile 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:90

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 43386

È dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. terza- bis , in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo al divieto di discriminazione - dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale, in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Il rimettente si limita a una mera enunciazione in via generale della violazione del principio di uguaglianza - sotto il profilo della discriminazione tra imprese subentranti in un appalto e le altre - senza descrivere né argomentare se essa si sia concretamente manifestata nella fattispecie in esame e in che termini e, soprattutto, in che modo essa avrebbe inciso sulla determinazione del notevole ritardo (oltre cinquanta giorni) nella presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale rispetto al termine di sette giorni, stabilito dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 148 del 2015, decorrente dalla stipula del contratto di solidarietà; ritardo sulle cui cause il giudice a quo peraltro non fornisce alcun elemento esplicativo. Le peculiari vicende relative al subentro in appalti dedotte dal rimettente potrebbero, semmai, influire sulla fase negoziale dell'accordo collettivo aziendale; fase che afferisce alla sfera privatistica e che si colloca "a monte" della stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo all'intervento, la cui data è assunta dal legislatore come dies a quo di decorrenza del termine per la presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. ( Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 120 del 2016 e n. 223 del 2015 ).

Massima n. 43387

È dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. terza- bis , in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost. - dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale, in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. È apodittica l'argomentazione del rimettente, secondo cui la disposizione censurata lederebbe la sfera di libertà di iniziativa economica dell'imprenditore in quanto porrebbe a suo carico l'onere del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti che lo Stato riconosce come proprio, ma a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuti; il rimettente infatti non motiva le ragioni per le quali essa assumerebbe un rilievo tale da determinare una lesione diretta e rilevante all'esercizio della libertà di impresa. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2015 e n. 96 del 2012 ).

Massima n. 43388

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. terza- bis , in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità - dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale, in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Il termine di sette giorni per la presentazione della domanda di concessione del trattamento - previsto dal comma 1 dello stesso art. 25 e decorrente dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo all'intervento richiesto - sebbene certamente limitato, non è tale da renderne impossibile, arduo, o comunque eccessivamente oneroso il rispetto. La norma censurata - che si colloca in un disegno di riordino del sistema di questi ammortizzatori sociali e, quindi, non può essere confrontata con la previgente disciplina - richiede all'impresa la massima tempestività nella presentazione della domanda, obbligo cui il datore di lavoro viene chiamato ora a rispondere in termini più rigorosi, per evitare che la sua inerzia incida negativamente sull'attuazione degli interessi coinvolti. La nuova conformazione del procedimento è infatti finalizzata a evitare che si determinino situazioni di incertezza, sia per i lavoratori e le organizzazioni sindacali interessate che per l'impresa, con effetti tanto più critici ove il procedimento amministrativo si concluda con un diniego della domanda a notevole distanza dalla stipula dell'accordo aziendale che ha dato luogo alla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro. Il legislatore, nel disciplinare la materia degli ammortizzatori sociali e nel conformare i correlati procedimenti amministrativi, gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo al divieto di discriminazione, e all'art. 41 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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