Corte costituzionale

Sentenza n. 89/2020

Corte cost., sent. 15 maggio 2020, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/2020
Data di deposito
15 maggio 2020
Data di decisione
8 aprile 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:89

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42988

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4 della legge n. 319 del 1980 e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari degli ausiliari mediante il decreto dirigenziale di cui al citato art. 54, tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso. Fermo restando che in una materia connotata da ampia discrezionalità legislativa l'addizione richiesta non avrebbe carattere vincolato, l'intervento del giudice non è per nulla fungibile rispetto a quello dell'amministrazione e non sarebbe comunque congruo prevedere l'intervento del primo in funzione sussidiaria della seconda. L'amministrazione potrebbe infatti procedere, anziché ad un mero recupero dell'inflazione, a più consistenti modifiche tariffarie; il decreto dirigenziale, inoltre, disciplina, in via generale e astratta, la remunerazione di attività professionali doverose, fornendone i necessari parametri e individua, con effetto erga omnes, il periodo di riferimento per la quantificazione delle variazioni del costo della vita, operazione che mal si presterebbe ad essere svolta dai giudici caso per caso; infine, con riguardo al quantum, la stessa lettera dell'art. 54, contrariamente all'erroneo assunto del rimettente, non esclude margini discrezionali per l'amministrazione riguardo alla puntuale corrispondenza tra indici ISTAT e percentuale di adeguamento. Peraltro, la già rilevata deplorevole e reiterata inadempienza dell'amministrazione nell'applicazione del censurato art. 54 pone gli interessati nella condizione di ottenere rimedio alla violazione dei propri diritti e interessi, stante la disponibilità di altri mezzi giurisdizionali (tra i quali, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione). ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018, n. 178 del 2017, n. 192 del 2015, n. 41 del 1996, n. 88 del 1970, e ordinanze n. 234 del 2001, n. 356 del 1999, n. 102 del 1980 e n. 69 del 1979, sulla disciplina degli onorari degli ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte; sentenze n. 249 del 2017, n. 114 del 2017, n. 219 del 2016, e ordinanze n. 122 del 2016 e n. 123 del 2007, sull'irrilevanza dei meri inconvenienti di fatto nei giudizi di costituzionalità delle leggi; sentenze n. 3 del 2019, n. 265 del 2009, n. 98 del 1998, e ordinanza n. 122 del 2016, sulla discrezionalità legislativa in materia di spese processuali ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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