Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2020

Corte cost., sent. 15 maggio 2020, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2020
Data di deposito
15 maggio 2020
Data di decisione
20 aprile 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 7, legge della Regione Basilicata n. 4 del 13 marzo 2019
  • art. 5, legge della Regione Basilicata n. 4 del 13 marzo 2019
  • art. 8, legge della Regione Basilicata n. 4 del 13 marzo 2019

Parametri

Massime

Massima n. 42696

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, non può dichiararsi cessata la materia del contendere per ius superveniens . Benché nelle more del giudizio sia entrata in vigore la novella, e che essa appaia satisfattiva delle pretese del ricorrente, tuttavia la disposizione impugnata è rimasta in vigore per un arco temporale piuttosto ampio (dal 15 marzo 2019 al 24 marzo 2020) e non sono disponibili informazioni circa la sua effettiva applicazione. Inoltre la Regione Basilicata, pur essendosi costituita in giudizio, non ha fornito indicazioni circa la mancata applicazione della stessa. In assenza di un presupposto imprescindibile per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, si deve, quindi, ritenere che persista l'interesse dello Stato alla trattazione del ricorso. La modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere solo quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. ( Precedenti citati: sentenze n. 287 e n. 180 del 2019, n. 238 del 2018, n. 185 del 2018, n. 44 del 2018, n. 5 del 2018, n. 191 del 2017, n. 170 del 2017, n. 59 del 2017 e n. 8 del 2017 ).

Massima n. 42697

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost., l'art. 2, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che attribuisce alla Polizia provinciale la facoltà di avvalersi del personale dell'Arma dei Carabinieri forestali per l'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica, ove si dimostrino inefficaci gli interventi di controllo selettivo mediante l'utilizzo di metodi ecologici. La disposizione impugnata dal Governo attribuisce alla Regione Basilicata il potere di assegnare unilateralmente ad un corpo di polizia dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge statale, per il perseguimento di obiettivi individuati dalla stessa Regione, in violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, né possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 167 del 2010, n. 104 del 2010, n. 10 del 2008 e n. 322 del 2006).

Massima n. 42698

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che disciplina l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione di acque reflue, richiamando - solo per la concentrazione di idrocarburi e fenoli - i limiti stabiliti nella Tabella I, all. 5 al titolo V, parte IV, cod. ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006). La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza statale esclusiva in materia di gestione dei rifiuti, perché pone valori limite più restrittivi di quelli stabiliti dall'art. 41 del d.l. n. 109 del 2018, come conv. Essa, nel richiamare i valori tabellari indicati, non appronta un più elevato livello di tutela ambientale, né rimane nel "nocciolo duro" della propria competenza in materia di agricoltura; al contrario, la competenza a stabilire i valori limite delle sostanze presenti nei fanghi di depurazione ai fini del loro utilizzo agronomico non può che spettare allo Stato, per insuperabili esigenze di uniformità sul territorio nazionale, che non discendono soltanto dalla necessità di applicare metodiche di valutazione e standard qualitativi che siano omogenei e comparabili su tutto il territorio nazionale, ma dal carattere integrato, anche a livello internazionale, del complessivo sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti, al servizio di interessi di rilievo ultraregionale. Se è pur vero che l'utilizzo dei fanghi suddetti va calibrato per soddisfare i fabbisogni nutritivi delle colture agrarie, tuttavia la disposizione regionale impugnata concretizza una visione frammentaria del sistema integrato di loro gestione, poiché le restrizioni introdotte si traducono nell'incremento della quantità di rifiuti, destinato a ripercuotersi sul complessivo sistema di gestione, recupero e smaltimento. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2009, n. 116 del 2006, n. 282 del 2004 e n. 12 del 2004 ). La disciplina della gestione dei rifiuti deve essere ricondotta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 289 del 2019, n. 142 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 150 del 2018, n. 101 del 2016, n. 180 del 2015, n. 149 del 2015, n. 58 del 2015, n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 33 del 2011, n. 314 del 2009, n. 61 del 2009 e n. 10 del 2009 ). In materia ambientale, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale è riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In tali casi, la collocazione della materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema tra quelle di esclusiva competenza statale non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il suo carattere trasversale, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare norme di tutela più elevate. ( Precedenti citati: sentenze n. 129 del 2019, n. 7 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 150 del 2018, n. 85 del 2017, n. 77 del 2017, n. 180 del 2015, n. 149 del 2015, n. 58 del 2015, n. 67 del 2014, n. 278 del 2012, n. 314 del 2009, n. 249 del 2009, n. 225 del 2009, n. 164 del 2009, n. 437 del 2008, n. 104 del 2008, n. 62 del 2008, n. 378 del 2007, n. 246 del 2006, n. 536 del 2002 e n. 407 del 2002 ).

Massima n. 42699

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, non sono accolte le istanze avanzate dalla difesa regionale volte ad ottenere che sia presentata richiesta di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, in ordine all'art. 41 del d.l. n. 109 del 2018, ovvero che sia sollevata questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. A sostegno delle richieste la Regione deduce il non adeguato rispetto del principio di precauzione, ma non identifica con chiarezza i parametri europei dei quali assume la violazione, limitandosi ad un generico richiamo dei principi posti dalla direttiva 86/278/CEE, la quale, tuttavia, non contiene indicazioni riguardanti l'oggetto della questione di legittimità costituzionale in esame.

Massima n. 42700

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che consente ai Comuni interessati da significativi e ricorrenti episodi di attentati alla proprietà privata di avvalersi delle risorse del Fondo Unico Autonomie Locali, di cui alla legge reg. Basilicata n. 23 del 2018, per stipulare apposite convenzioni con imprese di vigilanza privata. La stipula di convenzioni con istituti privati di vigilanza - i quali non hanno, né potrebbero avere, compiti e tanto meno poteri di pubblica sicurezza - si configura come un'attività ordinaria di gestione del patrimonio iure privatorum, che non interferisce con la disciplina della prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma attiene soltanto alla prudente amministrazione e custodia dei beni patrimoniali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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