Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2020

Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2020
Data di deposito
24 aprile 2020
Data di decisione
7 aprile 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:75

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42219

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224- ter , comma 6, cod. strada, è da escludere che la questione sia formulata in modo ancipite. Benché la violazione del parametro di ragionevolezza è riferita, nel contempo, all'omessa previsione del dovere del prefetto di disporre la restituzione del veicolo in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova "ovvero" all'omessa previsione del medesimo dovere del giudice in sede di opposizione all'ordinanza prefettizia di confisca, nel caso in esame l'interpretazione complessiva dei termini di formulazione suggerisce che il rimettente non abbia prospettato un'alternativa irrisolta tra questioni plurime, ma si sia limitato ad una presentazione sequenziale della medesima questione, laddove la congiunzione "ovvero" non ha valore disgiuntivo, bensì esplicativo, e sta cioè per "quindi". Per costante indirizzo, l'alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. ( Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2020, n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 del 2017 e n. 130 del 2017 ).

Massima n. 42220

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. La norma censurata dal Tribunale di Bergamo è manifestamente irragionevole perché, pur al cospetto di una prestazione analoga al lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9- bis , cod. strada), qual è la messa alla prova (art. 168- bis cod. pen.), e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, prevede nel primo caso che la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, e invece nel secondo che possa essere disposta per ordine del prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova. L'irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, nonostante quest'ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale. I profili differenziali tra i due istituti - come la circostanza che il lavoro di pubblica utilità può essere applicato dal giudice anche d'ufficio, alla sola condizione che l'imputato non vi si opponga, o che esso deve svolgersi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale - non sono in grado di giustificare la previsione dell'applicabilità della confisca nel caso in cui la messa alla prova si sia conclusa positivamente, con la conseguente estinzione del reato. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2019, n. 91 del 2018, n. 198 del 2015, n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992; ordinanza n. 43 del 2013 ). La messa alla prova non è una sanzione penale, poiché la sua esecuzione è rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso; pur non essendo una pena, tuttavia, la messa alla prova manifesta, per gli imputati adulti, una innegabile connotazione sanzionatoria, che la differenzia dall'omologo istituto minorile, la cui funzione è, invece, essenzialmente (ri)educativa ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2019 e n. 91 del 2018 ). Il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada è, a tutti gli effetti, una pena sostitutiva. Essa svolge, peraltro, anche una funzione "premiale", in quanto il positivo svolgimento del lavoro sostitutivo determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, riduzione a metà della durata della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo. ( Precedenti citati: sentenza n. 198 del 2015; ordinanza n. 43 del 2013 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite - che vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici - della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2019, n. 236 del 2018 e n. 222 del 2018; ordinanza n. 207 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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