Corte costituzionale
Sentenza n. 72/2020
Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/2020
- Data di deposito
- 24 aprile 2020
- Data di decisione
- 26 febbraio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 6 del 28 marzo 2019
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 6 del 28 marzo 2019
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- decreto del Presidente consiglio ministri del 12 gennaio 2017
Massime
Massima n. 43270
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 6 del 2019, sono ammissibili le censure formulate dal Governo in relazione al d.P.C.m. del 12 gennaio 2017. Pur dovendosi riconoscere che il d.P.C.m. non costituisce norma interposta nella accezione formale desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, dal petitum del ricorso viene anzitutto in rilievo che esso è comunque indispensabile per conformare la disciplina "sostanziale" dei procedimenti legislativi di attuazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost. in ambito regionale.
Massima n. 43271
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del 2019 che, nell'approvare il prospetto contenente il quadro dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per le persone non autosufficienti o con disabilità o con disturbi mentali, stabilisce che i trattamenti residenziali e semiresidenziali siano limitati a particolari categorie di persone non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza). La norma regionale impugnata dal Governo riduce indebitamente il novero dei destinatari delle prestazioni essenziali socio-sanitarie, legandole alla presenza di un requisito di età o alla sussistenza di una determinata patologia che non trovano riscontro nel d.P.C.m. del 12 gennaio 2017, il quale costituisce il provvedimento finale del procedimento di individuazione dei LEA previsto sin dalla legge n. 502 del 1992, in attuazione specifica del menzionato parametro costituzionale. I Livelli essenziali di assistenza (LEA) rappresentano "standard minimi" da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale affinché sia evitato che, in alcune sue parti, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato, essendo limitata la possibilità delle singole Regioni, nell'ambito della loro competenza concorrente in materia di diritto alla salute, a migliorare eventualmente i suddetti livelli di prestazioni. L'indefettibilità e la generalità di tale disciplina uniforme sono collegate a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisce il livello essenziale di erogazione - pur in un sistema caratterizzato da autonomia regionale e locale costituzionalmente garantite -, in modo da assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 125 del 2015, n. 115 del 2012 ). La determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) compongono un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione. ( Precedente citato: sentenza n. 62 del 2020 ).
Massima n. 43272
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., l'art. 1, comma 2, della legge Reg. Puglia n. 6 del 2019, secondo cui le quote di compartecipazione relative ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per le persone non autosufficienti o con disabilità o con disturbi mentali, laddove difformi da quelle attuali, si applicano a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate. Il comma impugnato dal Governo, continuando a far riferimento alla disciplina previgente, rende temporaneamente inapplicabile in parte qua il d.P.C.m. del 12 gennaio 2017, pur non avendo il legislatore regionale il potere di interferire nella determinazione statale dei LEA, né tantomeno di differirne in blocco l'efficacia. ( Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - LEA sociosanitari - Quote di compartecipazione».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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