Corte costituzionale

Sentenza n. 63/2020

Corte cost., sent. 10 aprile 2020, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/2020
Data di deposito
10 aprile 2020
Data di decisione
9 marzo 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Veneto n. 6 del 8 febbraio 2019
  • art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Veneto n. 6 del 8 febbraio 2019
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Veneto n. 2 del 20 gennaio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 43136

È dichiarato estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge reg. Veneto n. 6 del 2019. Il ricorrente ha rinunziato al ricorso limitatamente alla disposizione impugnata indicata, in ragione delle modifiche apportate nelle more del giudizio con la legge reg. Veneto n. 24 del 2019, e la Regione ha accettato in udienza detta rinunzia parziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2017 e n. 189 del 2016; ordinanze n. 224 del 2017 e n. 204 del 2017 ).

Massima n. 43137

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. b ), della legge reg. Veneto n. 6 del 2019, sostitutivo dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Veneto n. 2 del 2000, nella parte in cui, consentendo l'allenamento e l'addestramento del falco durante tutto l'anno, prevede il divieto di cattura di fauna selvatica in luogo del precedente divieto di predazione. La disposizione abbassa il livello di tutela dell'ambiente rispetto alla norma previgente che, prevedendo il divieto di predazione, implicava l'obbligo, per il falconiere, di evitare che la preda venisse uccisa dal falco, mentre il divieto di cattura previsto dalla norma impugnata esclude soltanto la possibilità di appropriarsi dell'animale eventualmente ucciso dal rapace durante il volo di addestramento. La limitazione, prevista dalla disposizione impugnata, dell'allenamento e dell'addestramento del falco alle aree riservate alla falconeria, coincidenti con quelle in cui sono consentiti gli appostamenti fissi e l'addestramento dei cani, non è sufficiente a garantire il livello di tutela ambientale assicurato dalla disposizione precedente, costituendo il divieto di predazione punto di equilibrio tra il rispetto della normativa statale e l'esigenza, soddisfatta attraverso l'autorizzazione al volo durante tutto l'anno, di mantenere il rapace in condizioni fisiche adeguate. ( Precedenti citati: sentenza n. n. 74 del 2017, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 468 del 1999 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esercizio della competenza legislativa regionale trova un limite nella disciplina statale della tutela ambientale, salva la facoltà delle Regioni di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 74 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Veneto 8 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio"), che sostituisce l'art. 3, comma 3, della legge della Regione Veneto 20 gennaio 2000, n. 2 (Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio), nella parte in cui prevede il divieto di cattura in luogo del divieto di predazione di fauna selvatica;

2) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Veneto n. 6 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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