Corte costituzionale
Sentenza n. 57/2020
Corte cost., sent. 26 marzo 2020, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/2020
- Data di deposito
- 26 marzo 2020
- Data di decisione
- 29 gennaio 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:57
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 43068
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 sono inammissibili - in quanto tesi ad allargare il thema decidendum - gli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte privata, ricorrente nel giudizio a quo e costituitasi nel giudizio incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2019, n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016 ).
Massima n. 43069
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per genericità delle censure e irrilevanza delle questioni - nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non sussistono le dedotte carenze dell'ordinanza di rimessione.
Massima n. 43070
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, che conferiscono al prefetto il potere di adottare un'informazione antimafia interdittiva nei confronti delle imprese private oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa. La disposizione censurata, pur comportando un grave sacrificio della libertà di iniziativa economica privata, è giustificata dall'estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana. Né la scelta di affidare all'autorità amministrativa - e non a quella giudiziaria - tale misura è irragionevole e sproporzionata rispetto ai valori in gioco, poiché si giustifica in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, in ragione della necessità di svolgere un'azione preventiva, mediante il costante monitoraggio del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa e della sua capacità di adattarsi alle specifiche situazioni locali. Ciò non comporta peraltro una violazione del principio fondamentale di legalità sostanziale, che presiede all'esercizio di ogni attività amministrativa, posto che gli elementi fattuali in possesso della prefettura - seppur più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari - devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo dell'infiltrazione. Le misure in parola, inoltre, hanno carattere provvisorio e sono sottoposte ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo da parte del giudice amministrativo. Non può infine essere oggetto di una pronuncia specifica, in quanto non dedotta in modo autonomo, l'impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, pur meritando una rimeditazione da parte del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2019, n. 4 del 2018 e n. 103 del 1993 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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