Corte costituzionale

Sentenza n. 53/2020

Corte cost., sent. 13 marzo 2020, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/2020
Data di deposito
13 marzo 2020
Data di decisione
11 febbraio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 66 del 18 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 42153

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, fondata sull'assunto che la norma impugnata sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, pertanto, della capacità di ledere, di per sé stessa, la sfera della competenza statale. Nonostante l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 qualifichi la legge regionale medesima come «atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale», la disposizione impugnata non può ritenersi priva di una propria e autonoma forza precettiva in quanto impegna le strutture regionali competenti ad adottare le misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia di sedi del servizio di continuità assistenziale presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso. ( Precedente citato: sentenza n. 346 del 2010 ).

Massima n. 42154

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erronea individuazione del parametro costituzionale ritenuto leso. L'esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere la disciplina impugnata attiene al merito della questione e, dunque, l'eventuale erronea indicazione del parametro costituzionale non può essere causa di inammissibilità della questione. ( Precedente citato: sentenza n. 147 del 2019 ).

Massima n. 42155

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, che prevede la possibilità di collocare sedi di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste caratterizzate da bassa criticità. La norma impugnata, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità assistenziale, non incide, di per sé, sulla disciplina dell'attività professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, che rientra nell'ambito dell'ordinamento civile, e pertanto non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato. Essa, infatti, si limita, in coerenza con il contenuto dell'Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, ad impegnare l'amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo, come risulta dal chiaro tenore letterale del comma 2 dell'art. 2 e del comma 1 del successivo art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018. (Precedenti citati: sentenze n. 256 del 2012, n. 94 del 2011, n. 43 del 2011, n. 8 del 2011 e n. 308 del 2009 ). Il servizio di continuità assistenziale (già guardia medica), reso da medici che sono, al pari degli altri medici di medicina generale, in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e con la competente azienda sanitaria locale, costituisce una articolazione della medicina generale, e si configura come uno specifico livello essenziale di assistenza, in quanto ha la funzione di garantire a tutti i cittadini, nell'ambito territoriale di competenza del presidio sanitario, l'assistenza svolta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nelle ore in cui il servizio non è da essi assicurato. ( Precedente citato: sentenza n. 157 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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