Corte costituzionale

Sentenza n. 51/2020

Corte cost., sent. 12 marzo 2020, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/2020
Data di deposito
12 marzo 2020
Data di decisione
3 dicembre 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:51

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
  • art. 1, decreto legislativo n. 239 del 11 dicembre 2016
  • art. 24, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 9 dicembre 1991

Parametri

  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 8, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 12, comma 5, legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Massime

Massima n. 42130

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016. Va condivisa la prospettazione del giudice a quo, secondo cui l'incostituzionalità delle norme censurate inciderebbe sulle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia di cui agli artt. 1 e 4, impugnate nel giudizio a quo .

Massima n. 42131

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di incidentalità, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016. Il giudizio principale ha ad oggetto non la declaratoria di illegittimità costituzionale delle denunciate norme di rango legislativo, ma l'annullamento del provvedimento amministrativo concernente prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia e basato sulle predette norme censurate: la diversità tra l'oggetto del giudizio a quo e quello del giudizio di costituzionalità rende evidente l'incidentalità delle questioni.

Massima n. 42132

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per inidoneità dei parametri, costituzionali e statutari, richiamati dal rimettente - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016. L'eccezione formulata dalla Provincia autonoma investe profili non di inammissibilità, ma di merito, in quanto attengono alla fondatezza delle questioni. Essa infatti si basa sul duplice presupposto che le norme censurate non sarebbero in contrasto con il criterio di riparto di competenze costituzionalmente stabilito, e che il "richiamo" ai parametri di cui agli artt. 8 e 103 dello statuto sarebbe "estraneo all'oggetto della controversia".

Massima n. 42133

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TRGA di Trento in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e agli artt. 8, primo comma, e 103 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché in relazione all'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016, modificativo dell'art. 1, terzo comma, delle norme di attuazione dello statuto in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, che, nel regolare l'attività venatoria nella Provincia autonoma di Trento, autorizzano l'esercizio della caccia in maniera cumulativa, e cioè sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso. Le norme censurate, di contenuto sostanzialmente analogo, non alterano i rapporti tra potestà legislativa provinciale in materia di caccia e potestà legislativa statale in materia di tutela ambientale, poiché l'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016, che deroga al principio di esclusività previsto dalla legge n. 157 del 1992, è stato legittimamente approvato in ragione del regime riservistico del territorio provinciale e con il coinvolgimento dei rappresentanti delle autonomie. Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel loro insieme, le competenze statutarie delle Province autonome assicurano la complessiva tutela del particolare ecosistema provinciale e, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'habitat alpino, giustificano l'attribuzione della competenza all'esercizio della deroga all'autonomia provinciale, prevedendo un sostanziale bilanciamento, legittimamente rimesso ai Presidenti delle Province autonome, quali organi idonei alla valutazione della dimensione anche localistica degli interessi coinvolti. ( Precedente citato: sentenza n. 215 del 2019 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - adottate, ai sensi dell'art. 107 dello statuto, con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano, con l'obbligo di appartenenza di tre componenti al gruppo linguistico tedesco o ladino - sono espressive di un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile e, quindi, nell'ambito della loro competenza, capaci di derogare alle leggi ordinarie, nel rispetto dei suddetti limiti. ( Precedenti citati: sentenze n. 341 del 2001, n. 213 del 1998, n. 160 del 1985, n. 212 del 1984 e n. 151 del 1972 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio), modificativo dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e agli artt. 8, primo comma, e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché in riferimento agli artt. 8, primo comma, e 103 del d.P.R. n. 670 del 1972, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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