Corte costituzionale
Sentenza n. 40/2020
Corte cost., sent. 6 marzo 2020, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/2020
- Data di deposito
- 6 marzo 2020
- Data di decisione
- 29 gennaio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 7, bis, ultimo periodo, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
- art. 38, comma 8, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
Massime
Massima n. 42480
È inammissibile la costituzione della Regione Liguria nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 7- bis , ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La costituzione è intervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Né rileva, in senso contrario, la circostanza che l'odierno scrutinio verte su una disposizione legislativa adottata dalla Regione, con la conseguenza che il Presidente della Giunta regionale aveva anche facoltà di intervenire nell'incidente di costituzionalità, dal momento che anche il deposito dell'atto di intervento deve essere effettuato non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle citate Norme integrative. ( Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2019, n. 239 del 2019, n. 106 del 2019, n. 132 del 2018, n. 126 del 2018 e n. 6 del 2018 ).
Massima n. 42481
Sono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria, degli artt. 34, comma 7- bis , ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, che regolano l'orario giornaliero della caccia e le modalità di annotazione sul tesserino venatorio dei capi di fauna abbattuti. Il rimettente, nel decidere la controversia, deve fare applicazione di tali disposizioni, recepite nel provvedimento amministrativo impugnato. La vigenza, e quindi l'applicabilità dell'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 non può essere, peraltro, messa in dubbio dal fatto che il suo contenuto, in altra occasione, sia stato esaminato dalla Corte costituzionale solo perché richiamato dalla disposizione impugnata in via principale (e della quale esclusivamente è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale), non essendosi quest'ultima avvalsa del potere di estendere la dichiarazione medesima in via consequenziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2019, n. 20 del 2018, n. 191 del 2011 e n. 436 del 1992 ).
Massima n. 42482
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 34, comma 7- bis , ultimo periodo, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, che, nel caso di caccia da appostamento fisso o temporaneo, consente il prelievo venatorio dei capi di fauna migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto. La norma impugnata dal Governo contrasta con lo standard minimo di tutela previsto dalla normativa statale (che lo consente sino al tramonto). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentita l'attività venatoria è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale, e ad essa sono riconducibili anche i limiti orari nei quali quotidianamente detta attività è lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciabili. I precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema non sono, infatti, derogabili in peius nell'esercizio della competenza legislativa residuale regionale in materia di caccia. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 191 del 2011 ).
Massima n. 42483
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Liguria in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, che stabilisce che il cacciatore deve indicare, negli appositi spazi del tesserino venatorio regionale relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento «accertato». La precisazione dell'abbattimento come «accertato» - presupponendo soltanto che l'animale sia stato realmente abbattuto - non procrastina in alcun modo l'obbligo d'immediata registrazione e non determina, pertanto, una diminuzione del livello di protezione stabilito dal legislatore statale; la disposizione regionale censurata, peraltro, nel prevedere espressamente che l'annotazione sia effettuata «subito dopo» l'abbattimento esclude ogni possibilità di differimento. Né è fondata la censura per cui essa consentirebbe di omettere l'annotazione degli animali uccisi ma non rintracciati e/o recuperati, dal momento che l'effettiva uccisione dell'animale comporta l'obbligo di immediata registrazione, il quale non viene meno se particolari condizioni di tempo, luce e sparo ne impediscono il recupero. ( Precedenti citati: sentenze n. 291 del 2019 e n. 249 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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