Corte costituzionale
Sentenza n. 36/2020
Corte cost., sent. 27 febbraio 2020, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/2020
- Data di deposito
- 27 febbraio 2020
- Data di decisione
- 28 gennaio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, legge della Regione Calabria n. 43 del 27 dicembre 2016
Parametri
Massime
Massima n. 42456
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge reg. Calabria n. 43 del 2016. Pur avendo la Regione, appellante nel giudizio a quo, chiesto - in ragione della norma sopravvenuta censurata - di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, il rimettente ha correttamente osservato che quest'ultima è condizionata alla valutazione della legittimità costituzionale della norma sulla quale si fonderebbe.
Massima n. 42457
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost. - l'art. 33 della legge reg. Calabria n. 43 del 2016, che prevede il mantenimento provvisorio nei ruoli della Regione del personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle relative professionalità. La disposizione censurata dalla Corte d'appello di Catanzaro, sez. lavoro, viola la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, prevendo un passaggio automatico nei ruoli dei dipendenti indicati. È dirimente il rilievo - a prescindere dalla questione se una procedura concorsuale a sostanziale sanatoria del transito ex lege di detto personale sarebbe potuta venire in rilievo quale eventuale deroga, di carattere eccezionale e transitorio, alla regola del concorso pubblico - che la disposizione censurata non prevede alcun termine per la regolarizzazione di tale transito con l'indizione di procedure di selezione pubblica per cui il mantenimento nei ruoli, previsto formalmente in via temporanea, di fatto risulta tendenzialmente definitivo. Spetterà al legislatore regionale porre rimedio alla situazione, con la previsione di procedure di selezione pubblica da svolgersi entro un termine breve e certo, ferma restando la tutela residuale che l'ordinamento giuridico assicura alle prestazioni lavorative di fatto con violazione di legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016 e n. 245 del 2012 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità e che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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