Corte costituzionale
Sentenza n. 31/2020
Corte cost., sent. 21 febbraio 2020, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/2020
- Data di deposito
- 21 febbraio 2020
- Data di decisione
- 29 gennaio 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge della Regione Veneto n. 13 del 16 marzo 2018
- art. 2, comma 3, legge della Regione Veneto n. 13 del 16 marzo 2018
- art. 3, legge della Regione Veneto n. 13 del 16 marzo 2018
- art. 8, comma 2, lett. g), legge della Regione Veneto n. 13 del 16 marzo 2018
- art. 11, comma 5, legge della Regione Veneto n. 13 del 16 marzo 2018
- art. 12, comma 4, legge della Regione Veneto n. 13 del 16 marzo 2018
- art. 32, lett. c), legge della Regione Veneto n. 13 del 16 marzo 2018
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 5, lett. n), decreto del Ministro dell'ambiente del 17 ottobre 2007
Massime
Massima n. 42274
È dichiarato estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s ), Cost., degli artt. 2, commi 2 e 3, 3, 8, comma 2, lett. g ), 11, comma 5, e 12, comma 4, della legge reg. Veneto n. 13 del 2018. Il ricorrente, con deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 gennaio 2020, ha rinunziato al ricorso limitatamente alle disposizioni impugnate indicate, in ragione delle modifiche apportate nelle more del giudizio con la legge reg. Veneto n. 29 del 2019. La Regione Veneto ha quindi depositato una nota contenente la formale accettazione della rinunzia parziale operata dal ricorrente, deliberata dalla Giunta regionale il 21 gennaio 2020.
Massima n. 42276
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione all'art. 5, lett. n ) del d.m. 17 ottobre 2007 - dell'art. 32, lett. c ), della legge reg. Veneto n. 13 del 2018, che, in materia di coltivazione di trachite all'interno del Parco dei Colli Euganei, prescrive la necessità che sul progetto di estrazione si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l'Ente Parco Colli Euganei. La possibilità, espressa nel primo capoverso della norma regionale impugnata - su cui, dunque, è rivolto il tenore sostanziale del ricorso -, di autorizzare attività di cava per l'estrazione di trachite, viene espressamente subordinata al riscontro di tre diverse precondizioni, di cui la terza, prevista dalla suddetta lett. c ), assurge a presupposto di sistema rispetto allo stesso esercizio dell'attività di cava. L'esplicito e decisivo richiamo alla fonte statale competente - il parametro interposto indicato, che a sua volta inerisce all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE - è tale da permettere un puntuale allineamento della disciplina regionale alle indicazioni della normativa statale di riferimento, e non consente autorizzazioni per interventi che non si configurino come modifiche e/o ampliamenti di cave in attività alla data di emanazione del d.m. 17 ottobre 2007. Il dato normativo statale di riferimento, nella cui cornice rientra la disposizione impugnata, legittima infatti la continuazione dell'attività di estrazione afferente la trachite limitatamente ai soli casi in cui lo sfruttamento avviene tramite la perforazione di pozzi, risultando la stessa altrimenti vietata, in base alla legge n. 1097 del 1971, dal 31 marzo 1972. Si può pertanto affermare che, all'interno del parco dei Colli Euganei, l'attività di estrazione della trachite è stata svolta secondo quanto previsto dalle citate disposizioni di indirizzo del piano ambientale e attuative del Progetto tematico Cave. ( Precedenti citati: sentenze n. 316 del 2009, n. 329 del 2008 e n. 104 del 2008 ). La mancata menzione della materia «cave e torbiere» nel nuovo testo dell'art. 117 Cost. porta alla riconduzione della stessa alla competenza residuale delle Regioni. ( Precedenti citati: sentenza n. 176 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente si deve confrontare con la competenza regionale in materia di cave, senza che ciò, però, possa importare alcuna deroga rispetto a quanto già affermato in ordine ai principi che governano la tutela dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, lettera c), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13 (Norme per la disciplina dell'attività di cava), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, 3, 8, comma 2, lettera g), 11, comma 5, e 12, comma 4, della legge reg. Veneto n. 13 del 2018, promosse, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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