Corte costituzionale

Sentenza n. 30/2020

Corte cost., sent. 21 febbraio 2020, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/2020
Data di deposito
21 febbraio 2020
Data di decisione
30 gennaio 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 8, bis, legge della Regione Veneto n. 14 del 8 luglio 2009
  • art. 10, comma 13, legge della Regione Veneto n. 32 del 29 novembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 41471

Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi spiegati da ANCI VENETO - Associazione Regionale dei Comuni del Veneto ed ANCE VENETO - Associazione Regionale dei Costruttori Edili del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8- bis , della legge reg. Veneto n. 14 del 2009. Tali soggetti non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. L'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019 ed allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, n. 217 del 2018, n. 120 del 2018 ed allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018 ).

Massima n. 41472

Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l ), e terzo, Cost. - dell'art. 9, comma 8- bis , della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, in base al quale taluni ampliamenti e ricostruzioni di edifici esistenti sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente. Le censure riguardano il fatto - non rientrante fra gli aspetti controversi nel giudizio a quo, il quale aveva ad oggetto cosa dovesse intendersi per "edificio esistente" - che il suddetto aumento in altezza sia consentito anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8-bis, della legge della Regione Veneto 8 luglio 2009, n. 14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020ORDINANZARilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 94 del reg. ord. 2019 sono intervenuti ANCI VENETO - Associazione Regionale dei Comuni del Veneto ed ANCE VENETO - Associazione Regionale dei Costruttori Edili del Veneto, qualificatesi, rispettivamente, come ente di rappresentanza e coordinamento dei Comuni della Regione Veneto nelle sedi istituzionali, e come ente rappresentativo degli interessi della categoria di riferimento.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (fra le altre, sentenza n. 120 del 2018 ed allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018);che l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019 e n. 217 del 2018, la prima con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019);che, nel caso in esame, le associazioni intervenute non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi spiegati da ANCI VENETO - Associazione Regionale dei Comuni del Veneto ed ANCE VENETO - Associazione Regionale dei Costruttori Edili del Veneto.F.to: Marta Cartabia, Presidente

Testo integrale

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